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Ordinanza — n. 11647/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against probation denial due to procedural irregularity and lack of specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11647/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court had rejected a request for probation based on the appellant's recent re-offending and ongoing personality assessment, despite acknowledging good conduct in prison. The Supreme Court found the appeal procedurally flawed for failing to cite specific legal grounds and for being filed with unnecessary irritability.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal must be admissible and specific; a generic denial of probation without citing specific legal grounds renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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probation denial procedural inadmissibility specific grounds requirement irritability of appeal discretionary sentencing re-offending assessment court costs award misure sostitutive della carcerazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000
Art. 52 D.LGS.196/03
ART. 52 D.LGS.196/03

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi
Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu
Sez. 1 n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo
Sez. 1 n. 27264 del 14/01/2015, Sicari
Sez. 1 n. 15064 del 06/03/2003, Chiara
264037; Sez. 1 n. 15064 del 06/03/2003, Chiara, Rv.224029);rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessiall’irritualità dell’impugnazione (Corte cost.
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Testo completo

XX ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Messina ha rigettato la sua istanza volta adottenere l’affidamento in prova al servizio sociale, anche terapeutico, ovvero la detenzionedomiciliare o, ancora, la semilibertà in relazione alla pena di due anni e otto mesi per il reatodi furto in abitazione, commesso il 26 ottobre 2023 e giudicato con sentenza del Tribunale diMessina, irrevocabile il 26 marzo 2025 e, con l’unico motivo, denunciache sarebbero statitrascurati plurimi elementi favorevoli (la condotta corretta dopo la scarcerazione e l’avvio diun percorso terapeutico presso il locale DSM, la valutazione positiva sul mutamentopersonale espressa in altro procedimento dal Giudice per le indagini preliminari) e,conseguentemente, negato l’accesso al beneficio previa formulazione di un ingiustificatogiudizio prognostico negativo;ribadito che la concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa allavalutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza che deve verificare, al di fuori diogni automatismo, la meritevolezza del condannato in relazione al beneficio richiesto el’idoneità di quest’ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (da ultimo, Sez. 1, n. 8712 del08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01) e che nel caso dell’affidamento in prova, il giudice,basandosi sulle relazioni provenienti dagli organi deputati all’osservazione del condannatomedesimo, ma senza essere vincolato ai giudizi ivi espressi, deve apprezzare le riferiteinformazioni sulla sua personalità e sul suo stile di vita, parametrandone la rilevanza ai finidella decisione alle istanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di pericolosità residuadell’interessato (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016-01);rilevato che, nella specie, il Tribunale di sorveglianza – diversamente da quantodenunciato dal ricorrente – non ha trascurato la corretta condotta serbata nell’istituto di penae la presa in carico da parte del Sert, ma – con motivazione adeguata ed esente da profili diillogicità – non ha ritenuto tali elementi di pregnanza tale da giustificare l’ammissione anessuna misura alternativa, valorizzando le numerose denunce per fatti analoghi a quello inesecuzione perpetrati nello stesso anno, il recente ingresso in istituto (14 aprile 2025) el’osservazione della personalità ancora in corso, non mancando di evidenziare altresì lanecessità di una prosecuzione delle attività trattamentali, con gradualesperimentazioneall’esterno;considerato che, pertanto, il Giudice non ha affatto ancorato il diniego alla mancataprova del ravvedimento, né ha dato rilievo ostativodecisivo alla gravità dei fatti commessi;piuttosto, come è corretto, ha correlato anche a questo elemento l’evoluzione trattamentaledel condannato e, senza trascurare alcuno degli aspetti rilevanti, è giunto – con valutazionediscrezionale finale, insindacabile in questa sede – ad un giudizio prognostico sfavorevole,frutto di ponderato bilanciamento di tutti gli aspetti del caso, valorizzando l'avvenutasuccessiva commissione da parte del condannato di ulteriori reati;ritenuto, pertanto, che tale decisione è conforme al principio enunciato dallagiurisprudenza di legittimità della gradualità della concessione dei benefici penitenziari che,pur non costituendo una regola assoluta è codificata, risponde a un razionaleapprezzamento delle esigenze rieducative di previsione cui è ispirato il principio stesso deltrattamento penitenziario (Sez. 1 n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 267213;

Sez. 1 n.27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037; Sez. 1 n. 15064 del 06/03/2003, Chiara, Rv.224029);rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessiall’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore dellaCassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, ineuro tremila;In caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi, Depositata in Cancelleria oggia norma dell'art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 11647/2026196/2003 e ss.mm.

Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta daGIUSEPPE SANTALUCIA - Presidente - Ord. n. sez. 3322/2026PAOLA MASI CC - 26/02/2026EVA TOSCANI - Relatore - R.G.N. 37728/2025GIOVANBATTISTA TONAMARCO MARIA MONACOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:XXXXXXXXXXXXXXXX, nato a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXavverso l'ordinanza del 01/10/2025 del Tribunale di Sorveglianza di Messinadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOConsiderato che XXXXXXXXXXXXXXXX ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Messina ha rigettato la sua istanza volta adottenere l’affidamento in prova al servizio sociale, anche terapeutico, ovvero la detenzionedomiciliare o, ancora, la semilibertà in relazione alla pena di due anni e otto mesi per il reatodi furto in abitazione, commesso il 26 ottobre 2023 e giudicato con sentenza del Tribunale diMessina, irrevocabile il 26 marzo 2025 e, con l’unico motivo, denunciache sarebbero statitrascurati plurimi elementi favorevoli (la condotta corretta dopo la scarcerazione e l’avvio diun percorso terapeutico presso il locale DSM, la valutazione positiva sul mutamentopersonale espressa in altro procedimento dal Giudice per le indagini preliminari) e,conseguentemente, negato l’accesso al beneficio previa formulazione di un ingiustificatogiudizio prognostico negativo;ribadito che la concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa allavalutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza che deve verificare, al di fuori diogni automatismo, la meritevolezza del condannato in relazione al beneficio richiesto el’idoneità di quest’ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (da ultimo, Sez. 1, n. 8712 del08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01) e che nel caso dell’affidamento in prova, il giudice,basandosi sulle relazioni provenienti dagli organi deputati all’osservazione del condannatomedesimo, ma senza essere vincolato ai giudizi ivi espressi, deve apprezzare le riferiteinformazioni sulla sua personalità e sul suo stile di vita, parametrandone la rilevanza ai finidella decisione alle istanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di pericolosità residuadell’interessato (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016-01);rilevato che, nella specie, il Tribunale di sorveglianza – diversamente da quantodenunciato dal ricorrente – non ha trascurato la corretta condotta serbata nell’istituto di penae la presa in carico da parte del Sert, ma – con motivazione adeguata ed esente da profili diillogicità – non ha ritenuto tali elementi di pregnanza tale da giustificare l’ammissione anessuna misura alternativa, valorizzando le numerose denunce per fatti analoghi a quello inesecuzione perpetrati nello stesso anno, il recente ingresso in istituto (14 aprile 2025) el’osservazione della personalità ancora in corso, non mancando di evidenziare altresì lanecessità di una prosecuzione delle attività trattamentali, con gradualesperimentazioneall’esterno;considerato che, pertanto, il Giudice non ha affatto ancorato il diniego alla mancataprova del ravvedimento, né ha dato rilievo ostativodecisivo alla gravità dei fatti commessi;piuttosto, come è corretto, ha correlato anche a questo elemento l’evoluzione trattamentaledel condannato e, senza trascurare alcuno degli aspetti rilevanti, è giunto – con valutazionediscrezionale finale, insindacabile in questa sede – ad un giudizio prognostico sfavorevole,frutto di ponderato bilanciamento di tutti gli aspetti del caso, valorizzando l'avvenutasuccessiva commissione da parte del condannato di ulteriori reati;ritenuto, pertanto, che tale decisione è conforme al principio enunciato dallagiurisprudenza di legittimità della gradualità della concessione dei benefici penitenziari che,pur non costituendo una regola assoluta è codificata, risponde a un razionaleapprezzamento delle esigenze rieducative di previsione cui è ispirato il principio stesso deltrattamento penitenziario (Sez. 1 n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 267213;

Sez. 1 n.27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037; Sez. 1 n. 15064 del 06/03/2003, Chiara, Rv.224029);rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessiall’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore dellaCassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, ineuro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI GIUSEPPE SANTALUCIAIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI GIUSEPPE SANTALUCIAIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.