Cassation court dismisses appeal regarding criminal continuity, upholding lower court's finding of separate criminal acts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to reject the request for criminal continuity. The appellant argued that the acts constituted a single criminal design based on their homogeneity, but the court found the temporal gaps between offenses decisive. The court ruled that the lower judge correctly applied legal principles to determine the acts were not part of a unified criminal plan.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 cod. proc. pen.; Criminal continuity requires proof of a single criminal design, which is negated by significant temporal gaps between offenses absent contrary evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZASul ricorso proposto da:Paladino Pietro, nato a Sant'Arsenio il 04/07/1981avverso l'ordinanza del 04/09/2025 del Tribunale di Lagonegrodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOConsiderato che Pietro Paladino ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con la quale il Tribunale di Lagonegro, in funzione di giudice dell’esecuzione, haparzialmente rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensidell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede dicognizione e, nell’unico motivo deduce che il giudice a quo avrebbe disatteso l’uniformegiurisprudenza di legittimità in materia di criteri identificativi dell’unicità di disegno criminoso,certamente sussistente attesa l'omogeneità delle condotte (ricettazioni);ribadito il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita, anchein sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfonditae rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione delprimo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez.U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01) e che l’omogeneità delle violazioni edel bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano soloalcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata sceltadelinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto dideterminazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094);ricordato ancora che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilirel’unicità di disegno criminoso – serie potenzialmente includente le singole causali, lemodalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ognialtro aspetto in grado di riflettere l’unicità o pluralità delle originarie determinazioni – èrimesso all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando ilconvincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizilogici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740);ritenuto che, nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha fatto buon governo deglianzidetti principi, dando articolato conto della loro applicazione, ha invero evidenziato, inmaniera esente da illogicità e incongruenze, gli elementi decisivi per escludere l’unicità didisegno criminoso e, segnatamente, l'apprezzabilità della cesura temporale tra i reati per iquali ha negato la sussistenza del vincolo (commessi a distanza temporale variabile da unanno e otto mesi a due anni);ritenuto che tale motivazione si appalesa perfettamente in linea con la giurisprudenzadella Corte secondo cui «caso di reati commessi adistanzatemporalel'uno dell'altro, si devepresumere, salvo prova contraria, che la commissione d'ulteriori fatti, anche analoghi permodalità e nomen juris, non poteva essere progettata specificamente al momento dicommissione del fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza dellacontinuazione»(Cass.
Sez. 4, n. 34756 del 17/052012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009,Gargiulo Rv. 242537);considerato che il Tribunale ha anche valorizzato il fatto che le condotte avessero aoggetto assegni tratti da carnet diversi, rilasciati da differenti istituti di credito e appartenentia soggetti diversi; ciò a dimostrazione dell’esistenza di un programma delinquenziale acarattere indeterminato, nonché temporalmente indefinito, ritenuto incompatibile conun’unica, antecedente, risoluzione criminosa;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila;CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11646/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta daGIUSEPPE SANTALUCIA - Presidente - Ord. n. sez. 3320/2026PAOLA MASI CC - 26/02/2026EVA TOSCANI - Relatore - R.G.N. 37712/2025GIOVANBATTISTA TONAMARCO MARIA MONACOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:Paladino Pietro, nato a Sant'Arsenio il 04/07/1981avverso l'ordinanza del 04/09/2025 del Tribunale di Lagonegrodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOConsiderato che Pietro Paladino ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con la quale il Tribunale di Lagonegro, in funzione di giudice dell’esecuzione, haparzialmente rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensidell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede dicognizione e, nell’unico motivo deduce che il giudice a quo avrebbe disatteso l’uniformegiurisprudenza di legittimità in materia di criteri identificativi dell’unicità di disegno criminoso,certamente sussistente attesa l'omogeneità delle condotte (ricettazioni);ribadito il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita, anchein sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfonditae rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione delprimo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez.U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01) e che l’omogeneità delle violazioni edel bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano soloalcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata sceltadelinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto dideterminazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094);ricordato ancora che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilirel’unicità di disegno criminoso – serie potenzialmente includente le singole causali, lemodalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ognialtro aspetto in grado di riflettere l’unicità o pluralità delle originarie determinazioni – èrimesso all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando ilconvincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizilogici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740);ritenuto che, nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha fatto buon governo deglianzidetti principi, dando articolato conto della loro applicazione, ha invero evidenziato, inmaniera esente da illogicità e incongruenze, gli elementi decisivi per escludere l’unicità didisegno criminoso e, segnatamente, l'apprezzabilità della cesura temporale tra i reati per iquali ha negato la sussistenza del vincolo (commessi a distanza temporale variabile da unanno e otto mesi a due anni);ritenuto che tale motivazione si appalesa perfettamente in linea con la giurisprudenzadella Corte secondo cui «caso di reati commessi adistanzatemporalel'uno dell'altro, si devepresumere, salvo prova contraria, che la commissione d'ulteriori fatti, anche analoghi permodalità e nomen juris, non poteva essere progettata specificamente al momento dicommissione del fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza dellacontinuazione»(Cass.
Sez. 4, n. 34756 del 17/052012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009,Gargiulo Rv. 242537);considerato che il Tribunale ha anche valorizzato il fatto che le condotte avessero aoggetto assegni tratti da carnet diversi, rilasciati da differenti istituti di credito e appartenentia soggetti diversi; ciò a dimostrazione dell’esistenza di un programma delinquenziale acarattere indeterminato, nonché temporalmente indefinito, ritenuto incompatibile conun’unica, antecedente, risoluzione criminosa;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila;
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI GIUSEPPE SANTALUCIAP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI GIUSEPPE SANTALUCIA