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Ordinanza — n. 11645/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11645/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11645/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ORDINANZASul ricorso proposto da:Martorana Roberto nato a Mazzarà Sant'Andrea il 23/10/1970avverso la sentenza del 08/10/2025 della Corte d'appello di Messinadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOConsiderato che Roberto Martorana ricorre avverso la sentenza in preambolo, con laquale la Corte di appello di Messina ha confermato la sua condanna in ordine allacontravvenzione di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975 e, con unico motivo, lamenta lamancata considerazione da parte del Giudice di appello di circostanze obiettive (ilcollegamento del coltello con l’attività di vivaista e la dichiarazione dell’imputato di nonessere a conoscenza della presenza in auto dell’arma) che deponevano per la suaassoluzione;ritenuto che il ricorso deduce censure interamente versate in fatto e che non siconfrontano con le argomentazioni dei giudici di merito in punto di assenza di giustificatomotivo e di sicura disponibilità da parte del ricorrente;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11645/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta daGIUSEPPE SANTALUCIA - Presidente - Ord. n. sez. 3315/2026PAOLA MASI CC - 26/02/2026EVA TOSCANI - Relatore - R.G.N. 37640/2025GIOVANBATTISTA TONAMARCO MARIA MONACOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:Martorana Roberto nato a Mazzarà Sant'Andrea il 23/10/1970avverso la sentenza del 08/10/2025 della Corte d'appello di Messinadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOConsiderato che Roberto Martorana ricorre avverso la sentenza in preambolo, con laquale la Corte di appello di Messina ha confermato la sua condanna in ordine allacontravvenzione di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975 e, con unico motivo, lamenta lamancata considerazione da parte del Giudice di appello di circostanze obiettive (ilcollegamento del coltello con l’attività di vivaista e la dichiarazione dell’imputato di nonessere a conoscenza della presenza in auto dell’arma) che deponevano per la suaassoluzione;ritenuto che il ricorso deduce censure interamente versate in fatto e che non siconfrontano con le argomentazioni dei giudici di merito in punto di assenza di giustificatomotivo e di sicura disponibilità da parte del ricorrente;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 11645/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 4 legge n. 110 del 1975 e, con unico motivo, lamenta lamancata considerazione da parte del Giudice di appello di circostanze obiettive (ilcollegamento del coltello con l’attività di vivaista e la dichiarazione dell’imputato di nonessere a conoscenza della presenza in auto dell’arma) che deponevano per la suaassoluzione;ritenuto che il ricorso deduce censure interamente versate in fatto e che non siconfrontano con le argomentazioni dei giudici di merito in punto di assenza di giustificatomotivo e di sicura disponibilità da parte del ricorrente;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11645/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta daGIUSEPPE SANTALUCIA - Presidente - Ord. n. sez. 3315/2026PAOLA MASI CC - 26/02/2026EVA TOSCANI - Relatore - R.G.N. 37640/2025GIOVANBATTISTA TONAMARCO MARIA MONACOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:Martorana Roberto nato a Mazzarà Sant'Andrea il 23/10/1970avverso la sentenza del 08/10/2025 della Corte d'appello di Messinadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOConsiderato che Roberto Martorana ricorre avverso la sentenza in preambolo, con laquale la Corte di appello di Messina ha confermato la sua condanna in ordine allacontravvenzione di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975 e, con unico motivo, lamenta lamancata considerazione da parte del Giudice di appello di circostanze obiettive (ilcollegamento del coltello con l’attività di vivaista e la dichiarazione dell’imputato di nonessere a conoscenza della presenza in auto dell’arma) che deponevano per la suaassoluzione;ritenuto che il ricorso deduce censure interamente versate in fatto e che non siconfrontano con le argomentazioni dei giudici di merito in punto di assenza di giustificatomotivo e di sicura disponibilità da parte del ricorrente;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila.

Parole chiave

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porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi abuso di materiali arma personale oggetto pericoloso contrabbando di guerra
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ORDINANZASul ricorso proposto da:Martorana Roberto nato a Mazzarà Sant'Andrea il 23/10/1970avverso la sentenza del 08/10/2025 della Corte d'appello di Messinadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOConsiderato che Roberto Martorana ricorre avverso la sentenza in preambolo, con laquale la Corte di appello di Messina ha confermato la sua condanna in ordine allacontravvenzione di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975 e, con unico motivo, lamenta lamancata considerazione da parte del Giudice di appello di circostanze obiettive (ilcollegamento del coltello con l’attività di vivaista e la dichiarazione dell’imputato di nonessere a conoscenza della presenza in auto dell’arma) che deponevano per la suaassoluzione;ritenuto che il ricorso deduce censure interamente versate in fatto e che non siconfrontano con le argomentazioni dei giudici di merito in punto di assenza di giustificatomotivo e di sicura disponibilità da parte del ricorrente;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11645/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta daGIUSEPPE SANTALUCIA - Presidente - Ord. n. sez. 3315/2026PAOLA MASI CC - 26/02/2026EVA TOSCANI - Relatore - R.G.N. 37640/2025GIOVANBATTISTA TONAMARCO MARIA MONACOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:Martorana Roberto nato a Mazzarà Sant'Andrea il 23/10/1970avverso la sentenza del 08/10/2025 della Corte d'appello di Messinadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOConsiderato che Roberto Martorana ricorre avverso la sentenza in preambolo, con laquale la Corte di appello di Messina ha confermato la sua condanna in ordine allacontravvenzione di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975 e, con unico motivo, lamenta lamancata considerazione da parte del Giudice di appello di circostanze obiettive (ilcollegamento del coltello con l’attività di vivaista e la dichiarazione dell’imputato di nonessere a conoscenza della presenza in auto dell’arma) che deponevano per la suaassoluzione;ritenuto che il ricorso deduce censure interamente versate in fatto e che non siconfrontano con le argomentazioni dei giudici di merito in punto di assenza di giustificatomotivo e di sicura disponibilità da parte del ricorrente;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI GIUSEPPE SANTALUCIAP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI GIUSEPPE SANTALUCIA