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Ordinanza — n. 11644/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded grounds and generic sentencing complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11644/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Xianru Feng inadmissible, ordering the payment of court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment regarding a contravention committed in December 2019, arguing issues on prescription and sentencing. The court found the first two grounds manifestly unfounded based on established case law and deemed the third ground generic and repetitive, rejecting the claim that prior pending proceedings should automatically justify a negative prognosis for probation.

Regesto Legislator

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Art. 159 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: Appeals based on manifestly unfounded grounds or generic complaints regarding sentencing discretion are inadmissible, as the appellate court's reasoned evaluation of statutory criteria and prognostic judgment regarding recidivism is binding in cassation proceedings.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded grounds sentencing discretion probation denial recidivism prognosis court costs Cassazione Roma sospensione di pena

Disposizioni normative citate

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Art. 159 cod. pen.
288175 – 01, secondo cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione dicui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art.
Art. 133 cod. pen.
art. 159 cod. pen
288175 – 01, secondo cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione dicui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024
Cass. Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017
Cass. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016
271243; Cass. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep.
Cass. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008
Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013
239754) e che una valutazione siffatta è insindacabilein sede di legittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o diragionamento illogico (Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep.
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

ORDINANZASul ricorso proposto da:avverso la sentenza del 10/07/2025 della Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOConsiderato che Xianru Feng ricorre per cassazione avverso la sentenza in preamboloe deduce tre motivi di ricorso;rilevato che il primo e il secondo motivo sono manifestamente infondati, poiché il reatocontravvenzionale per cui è condanna è stato commesso il 17 dicembre 2019 e va quirichiamato il principio espresso da Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti,Rv. 288175 – 01, secondo cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione dicui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, siapplica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi (mentre per i reati commessidall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021);rilevato che è inammissibile il terzo motivo le cui doglianze costituiscono merareiterazione di analoghe censure prospettate al Giudice di appello e da questiadeguatamente vagliate;rilevato, invero, che le doglianze del ricorrente sulla dosimetria sono generiche e sipongono in palese contrasto con il principio, secondo cui, in tema di determinazione dellamisura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gliconferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (opiù) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Cass.

Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro,Rv. 271243; Cass. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Cass. Sez. 2,n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri, Rv. 239754) e che una valutazione siffatta è insindacabilein sede di legittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o diragionamento illogico (Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv.259142),considerato, infine, che – diversamente da quanto lamentato dal ricorrente – il Giudicedi appello ha motivato adeguatamente anche sulle ragioni a sostegno del diniego dellasospensione condizionale della pena, a tal fine valorizzando i precedenti di cui lo stessorisulta gravato, del tutto ininfluente essendo la generica doglianza del ricorrente sul mancatoaccertamento della loro eventuale definitività poiché la presunzione che il colpevole siasterrà dal commettere ulteriori reati non deriva, come effetto automatico, dall'assenza diprecedenti condanne risultanti dal certificato penale, potendo giustificare un contrarioconvincimento non solo il comportamento processuale dell'imputato, ma anche i precedentigiudiziari (art. 133 capoverso n. 2 cod. pen.), quali i procedimenti pendenti a carico delmedesimo; sicché il giudice può fondare, in modo esclusivo o prevalente, comunquedecisivo, il giudizio prognostico negativo circa la futura astensione del soggetto dallacommissione di nuovi crimini sulla capacità a delinquere dell'imputato desumendola daiprecedenti giudiziari, ancorché non definitivi;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila;CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11644/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta daGIUSEPPE SANTALUCIA - Presidente - Ord. n. sez. 3313/2026PAOLA MASI CC - 26/02/2026EVA TOSCANI - Relatore - R.G.N. 37593/2025GIOVANBATTISTA TONAMARCO MARIA MONACOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:avverso la sentenza del 10/07/2025 della Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOConsiderato che Xianru Feng ricorre per cassazione avverso la sentenza in preamboloe deduce tre motivi di ricorso;rilevato che il primo e il secondo motivo sono manifestamente infondati, poiché il reatocontravvenzionale per cui è condanna è stato commesso il 17 dicembre 2019 e va quirichiamato il principio espresso da Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti,Rv. 288175 – 01, secondo cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione dicui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, siapplica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi (mentre per i reati commessidall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021);rilevato che è inammissibile il terzo motivo le cui doglianze costituiscono merareiterazione di analoghe censure prospettate al Giudice di appello e da questiadeguatamente vagliate;rilevato, invero, che le doglianze del ricorrente sulla dosimetria sono generiche e sipongono in palese contrasto con il principio, secondo cui, in tema di determinazione dellamisura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gliconferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (opiù) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Cass.

Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro,Rv. 271243; Cass. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Cass. Sez. 2,n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri, Rv. 239754) e che una valutazione siffatta è insindacabilein sede di legittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o diragionamento illogico (Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv.259142),considerato, infine, che – diversamente da quanto lamentato dal ricorrente – il Giudicedi appello ha motivato adeguatamente anche sulle ragioni a sostegno del diniego dellasospensione condizionale della pena, a tal fine valorizzando i precedenti di cui lo stessorisulta gravato, del tutto ininfluente essendo la generica doglianza del ricorrente sul mancatoaccertamento della loro eventuale definitività poiché la presunzione che il colpevole siasterrà dal commettere ulteriori reati non deriva, come effetto automatico, dall'assenza diprecedenti condanne risultanti dal certificato penale, potendo giustificare un contrarioconvincimento non solo il comportamento processuale dell'imputato, ma anche i precedentigiudiziari (art. 133 capoverso n. 2 cod. pen.), quali i procedimenti pendenti a carico delmedesimo; sicché il giudice può fondare, in modo esclusivo o prevalente, comunquedecisivo, il giudizio prognostico negativo circa la futura astensione del soggetto dallacommissione di nuovi crimini sulla capacità a delinquere dell'imputato desumendola daiprecedenti giudiziari, ancorché non definitivi;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila;

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI GIUSEPPE SANTALUCIAP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI GIUSEPPE SANTALUCIA