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Ordinanza — n. 11642/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11642/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11642/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ORDINANZASul ricorso proposto da:Pagano Onofrio Emanuele, nato a Caserta il 13/09/2006avverso la sentenza del 10/07/2025 del GIP Tribunale di Napoli Nordudita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalleparti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa nei confronti di Onofrio Emanuele Pagano nellaparte in cui non v'è stato il preliminare vaglio di cui all'art. 129 cod. proc. pen.;considerato che il motivo non è consentito, dopo la modifica introdotta dalla citatariforma, posto che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazionecontro la sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., solo permotivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra larichiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della penao della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.);ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiaratasenza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui seguela condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favoredella Cassa delle ammende;CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11642/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta daGIUSEPPE SANTALUCIA - Presidente - Ord. n. sez. 3299/2026PAOLA MASI CC - 26/02/2026EVA TOSCANI - Relatore - R.G.N. 37423/2025GIOVANBATTISTA TONAMARCO MARIA MONACOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:Pagano Onofrio Emanuele, nato a Caserta il 13/09/2006avverso la sentenza del 10/07/2025 del GIP Tribunale di Napoli Nordudita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalleparti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa nei confronti di Onofrio Emanuele Pagano nellaparte in cui non v'è stato il preliminare vaglio di cui all'art. 129 cod. proc. pen.;considerato che il motivo non è consentito, dopo la modifica introdotta dalla citatariforma, posto che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazionecontro la sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., solo permotivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra larichiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della penao della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.);ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiaratasenza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui seguela condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favoredella Cassa delle ammende;

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 11642/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., emessa nei confronti di Onofrio Emanuele Pagano nellaparte in cui non v'è stato il preliminare vaglio di cui all'art. 129 cod. proc. pen.;considerato che il motivo non è consentito, dopo la modifica introdotta dalla citatariforma, posto che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazionecontro la sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., solo permotivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra larichiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della penao della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.);ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiaratasenza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui seguela condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favoredella Cassa delle ammende;CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11642/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta daGIUSEPPE SANTALUCIA - Presidente - Ord. n. sez. 3299/2026PAOLA MASI CC - 26/02/2026EVA TOSCANI - Relatore - R.G.N. 37423/2025GIOVANBATTISTA TONAMARCO MARIA MONACOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:Pagano Onofrio Emanuele, nato a Caserta il 13/09/2006avverso la sentenza del 10/07/2025 del GIP Tribunale di Napoli Nordudita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalleparti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa nei confronti di Onofrio Emanuele Pagano nellaparte in cui non v'è stato il preliminare vaglio di cui all'art. 129 cod. proc. pen.;considerato che il motivo non è consentito, dopo la modifica introdotta dalla citatariforma, posto che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazionecontro la sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., solo permotivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra larichiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della penao della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.);ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiaratasenza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui seguela condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favoredella Cassa delle ammende;

Parole chiave

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impugnazione di decisioni amministrative esame di cassazione opposizione condono delle spese procedurali censura formulata in modo carente decisione incidentale impugnabile

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
pen., emessa nei confronti di Onofrio Emanuele Pagano nellaparte in cui non v'è stato il preliminare vaglio di cui all'art. 129 cod.
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Testo completo

ORDINANZASul ricorso proposto da:Pagano Onofrio Emanuele, nato a Caserta il 13/09/2006avverso la sentenza del 10/07/2025 del GIP Tribunale di Napoli Nordudita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalleparti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa nei confronti di Onofrio Emanuele Pagano nellaparte in cui non v'è stato il preliminare vaglio di cui all'art. 129 cod. proc. pen.;considerato che il motivo non è consentito, dopo la modifica introdotta dalla citatariforma, posto che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazionecontro la sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., solo permotivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra larichiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della penao della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.);ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiaratasenza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui seguela condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favoredella Cassa delle ammende;CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11642/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta daGIUSEPPE SANTALUCIA - Presidente - Ord. n. sez. 3299/2026PAOLA MASI CC - 26/02/2026EVA TOSCANI - Relatore - R.G.N. 37423/2025GIOVANBATTISTA TONAMARCO MARIA MONACOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:Pagano Onofrio Emanuele, nato a Caserta il 13/09/2006avverso la sentenza del 10/07/2025 del GIP Tribunale di Napoli Nordudita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalleparti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa nei confronti di Onofrio Emanuele Pagano nellaparte in cui non v'è stato il preliminare vaglio di cui all'art. 129 cod. proc. pen.;considerato che il motivo non è consentito, dopo la modifica introdotta dalla citatariforma, posto che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazionecontro la sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., solo permotivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra larichiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della penao della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.);ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiaratasenza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui seguela condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favoredella Cassa delle ammende;

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI GIUSEPPE SANTALUCIAP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI GIUSEPPE SANTALUCIA