Italian Court dismisses appeal on criminal continuity, citing lack of temporal proximity and planning evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the request for criminal continuity. The appellant argued that the crimes were part of a single criminal plan due to their homogeneity and proximity, but the court emphasized that temporal gaps of one to four years and different locations negated this claim. Consequently, the court found the lower court's reasoning consistent with established jurisprudence regarding the absence of a unified criminal intent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 cod. proc. pen.; Criminal continuity requires proof of a unified criminal intent and planning, which is absent when crimes are separated by significant time and space without evidence of a master plan.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZASul ricorso proposto da:Jallow Ibrahim (CUI 04X30D8) nato in Gambia il 15/08/1990avverso l'ordinanza del 16/10/2025 del Tribunale di Locridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOConsiderato che Ibrahim Jallow (CUI 04X30D8) ricorre per cassazione avversol’ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di Locri, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, aisensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede dicognizione;letta la memoria depositata in data 2 febbraio con la quale il ricorrente ha richiamato imotivi di ricorso ed insistito per il loro accoglimento;considerato che con il primo e il secondo motivo di ricorso deduce violazione di leggelamentando che il giudice a quo avrebbe disatteso le indicazioni della giurisprudenza dilegittimità in materia di criteri identificativi dell’unicità di disegno criminoso, sicuramenteravvisabile per l’omogeneità dei beni giuridici tutelati, la vicinanza temporale e geografica;ribadito il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita, anchein sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfonditae rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione delprimo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez.U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01) e che l’omogeneità delle violazioni edel bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano soloalcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata sceltadelinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto dideterminazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01).
Da quest’ultima non si può infatti prescindere,giacché la ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all’aspetto intellettivo, nellainiziale previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalitàdell’agente e, in relazione al profilo della volontà, nell’elaborazione di un programma dimassima, ancorché richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriori specifichevolizioni (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294-01);rilevato che, nel caso di specie, l’ordinanza impugnata ha fatto buon governo deglianzidetti principi e ha dato articolato conto della loro applicazione al caso concreto,evidenziando, in maniera esente da illogicità ed incongruenze, che i reati erano staticommessi in luoghi differenti (Catanzaro, Monasterace e Gioiosa Ionica), a distanzatemporale (da un anno a due anni tra le diverse violazioni e di ben quattro anni tra la primae l’ultima) e che tale motivazione si appalesa perfettamente in linea con la giurisprudenzadella Corte secondo cui «caso di reati commessi a distanzatemporale l'uno dell'altro, si devepresumere, salvo prova contraria, che la commissione d'ulteriori fatti, anche analoghi permodalità e nomen juris, non poteva essere progettata specificamente al momento dicommissione del fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza della continuazione»(Cass.
Sez. 4, n. 34756 del 17/052012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009,Gargiulo Rv. 242537);considerato oltre all’elemento della distanza temporale, il Giudice dell’esecuzione haevidenziato le differenti modalità di commissione e la diversità dei correi, concludendo chenon vi erano, comunque, evidenze sulla scorta delle quali ritenere l'anticipata unitariadeliberazione criminosa;ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a dettadeclaratoria segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e –per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – diuna somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapportoalle questioni dedotte, in euro tremila;CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11639/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta daGIUSEPPE SANTALUCIA - Presidente - Ord. n. sez. 3290/2026PAOLA MASI CC - 26/02/2026EVA TOSCANI - Relatore - R.G.N. 37252/2025GIOVANBATTISTA TONAMARCO MARIA MONACOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:Jallow Ibrahim (CUI 04X30D8) nato in Gambia il 15/08/1990avverso l'ordinanza del 16/10/2025 del Tribunale di Locridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOConsiderato che Ibrahim Jallow (CUI 04X30D8) ricorre per cassazione avversol’ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di Locri, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, aisensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede dicognizione;letta la memoria depositata in data 2 febbraio con la quale il ricorrente ha richiamato imotivi di ricorso ed insistito per il loro accoglimento;considerato che con il primo e il secondo motivo di ricorso deduce violazione di leggelamentando che il giudice a quo avrebbe disatteso le indicazioni della giurisprudenza dilegittimità in materia di criteri identificativi dell’unicità di disegno criminoso, sicuramenteravvisabile per l’omogeneità dei beni giuridici tutelati, la vicinanza temporale e geografica;ribadito il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita, anchein sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfonditae rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione delprimo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez.U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01) e che l’omogeneità delle violazioni edel bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano soloalcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata sceltadelinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto dideterminazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01).
Da quest’ultima non si può infatti prescindere,giacché la ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all’aspetto intellettivo, nellainiziale previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalitàdell’agente e, in relazione al profilo della volontà, nell’elaborazione di un programma dimassima, ancorché richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriori specifichevolizioni (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294-01);rilevato che, nel caso di specie, l’ordinanza impugnata ha fatto buon governo deglianzidetti principi e ha dato articolato conto della loro applicazione al caso concreto,evidenziando, in maniera esente da illogicità ed incongruenze, che i reati erano staticommessi in luoghi differenti (Catanzaro, Monasterace e Gioiosa Ionica), a distanzatemporale (da un anno a due anni tra le diverse violazioni e di ben quattro anni tra la primae l’ultima) e che tale motivazione si appalesa perfettamente in linea con la giurisprudenzadella Corte secondo cui «caso di reati commessi a distanzatemporale l'uno dell'altro, si devepresumere, salvo prova contraria, che la commissione d'ulteriori fatti, anche analoghi permodalità e nomen juris, non poteva essere progettata specificamente al momento dicommissione del fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza della continuazione»(Cass.
Sez. 4, n. 34756 del 17/052012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009,Gargiulo Rv. 242537);considerato oltre all’elemento della distanza temporale, il Giudice dell’esecuzione haevidenziato le differenti modalità di commissione e la diversità dei correi, concludendo chenon vi erano, comunque, evidenze sulla scorta delle quali ritenere l'anticipata unitariadeliberazione criminosa;ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a dettadeclaratoria segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e –per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – diuna somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapportoalle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI GIUSEPPE SANTALUCIAP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI GIUSEPPE SANTALUCIA