Ordinanza — n. 11635/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAORDINANZASul ricorso proposto da:Colella Alex Francesco, nato a Taranto il 20/04/2003avverso la sentenza del 17/10/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di Tarantoudita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti,ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Giudice per le indagini preliminari Tribunale diTaranto, nei confronti di Alex Francesco Colella nella parte in cui non vi sarebbe stato ilpreliminare vaglio sulla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.proc. pen.;considerato che il motivo è manifestamente infondato;ricordato che la novella di cui all'art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, invigore dal 3 agosto 2017, nell'introdurre il comma 2-bis all'art. 448, cod. proc. pen., halimitato la proponibilità dell'impugnazione della sentenza di applicazione della pena ai motivila sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o dellamisura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.);ritenuto che, nel caso di specie, il ricorrente si limita a invocare «ulteriori e più analitichedisamine» riguardo all’insussistenza delle cause di proscioglimento, ipotesi che il legislatoredel 2017 ha voluto espressamente espungere dai motivi di ricorso;ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiaratasenza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui seguela condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favoredella Cassa delle ammende;CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11635/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta daGIUSEPPE SANTALUCIA - Presidente - Ord. n. sez. 3269/2026PAOLA MASI CC - 26/02/2026EVA TOSCANI - Relatore - R.G.N. 36873/2025GIOVANBATTISTA TONAMARCO MARIA MONACOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:Colella Alex Francesco, nato a Taranto il 20/04/2003avverso la sentenza del 17/10/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di Tarantoudita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti,ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Giudice per le indagini preliminari Tribunale diTaranto, nei confronti di Alex Francesco Colella nella parte in cui non vi sarebbe stato ilpreliminare vaglio sulla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.proc. pen.;considerato che il motivo è manifestamente infondato;ricordato che la novella di cui all'art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, invigore dal 3 agosto 2017, nell'introdurre il comma 2-bis all'art. 448, cod. proc. pen., halimitato la proponibilità dell'impugnazione della sentenza di applicazione della pena ai motivila sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o dellamisura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.);ritenuto che, nel caso di specie, il ricorrente si limita a invocare «ulteriori e più analitichedisamine» riguardo all’insussistenza delle cause di proscioglimento, ipotesi che il legislatoredel 2017 ha voluto espressamente espungere dai motivi di ricorso;ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiaratasenza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui seguela condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favoredella Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod.proc. pen; Ordinanza — n. 11635/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., emessa dal Giudice per le indagini preliminari Tribunale diTaranto, nei confronti di Alex Francesco Colella nella parte in cui non vi sarebbe stato ilpreliminare vaglio sulla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.proc. pen.;considerato che il motivo è manifestamente infondato;ricordato che la novella di cui all'art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, invigore dal 3 agosto 2017, nell'introdurre il comma 2-bis all'art. 448, cod. proc. pen., halimitato la proponibilità dell'impugnazione della sentenza di applicazione della pena ai motivila sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o dellamisura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.);ritenuto che, nel caso di specie, il ricorrente si limita a invocare «ulteriori e più analitichedisamine» riguardo all’insussistenza delle cause di proscioglimento, ipotesi che il legislatoredel 2017 ha voluto espressamente espungere dai motivi di ricorso;ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiaratasenza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui seguela condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favoredella Cassa delle ammende;CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11635/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta daGIUSEPPE SANTALUCIA - Presidente - Ord. n. sez. 3269/2026PAOLA MASI CC - 26/02/2026EVA TOSCANI - Relatore - R.G.N. 36873/2025GIOVANBATTISTA TONAMARCO MARIA MONACOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:Colella Alex Francesco, nato a Taranto il 20/04/2003avverso la sentenza del 17/10/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di Tarantoudita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti,ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Giudice per le indagini preliminari Tribunale diTaranto, nei confronti di Alex Francesco Colella nella parte in cui non vi sarebbe stato ilpreliminare vaglio sulla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.proc. pen.;considerato che il motivo è manifestamente infondato;ricordato che la novella di cui all'art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, invigore dal 3 agosto 2017, nell'introdurre il comma 2-bis all'art. 448, cod. proc. pen., halimitato la proponibilità dell'impugnazione della sentenza di applicazione della pena ai motivila sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o dellamisura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.);ritenuto che, nel caso di specie, il ricorrente si limita a invocare «ulteriori e più analitichedisamine» riguardo all’insussistenza delle cause di proscioglimento, ipotesi che il legislatoredel 2017 ha voluto espressamente espungere dai motivi di ricorso;ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiaratasenza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui seguela condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favoredella Cassa delle ammende;
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ORDINANZASul ricorso proposto da:Colella Alex Francesco, nato a Taranto il 20/04/2003avverso la sentenza del 17/10/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di Tarantoudita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti,ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Giudice per le indagini preliminari Tribunale diTaranto, nei confronti di Alex Francesco Colella nella parte in cui non vi sarebbe stato ilpreliminare vaglio sulla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.proc. pen.;considerato che il motivo è manifestamente infondato;ricordato che la novella di cui all'art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, invigore dal 3 agosto 2017, nell'introdurre il comma 2-bis all'art. 448, cod. proc. pen., halimitato la proponibilità dell'impugnazione della sentenza di applicazione della pena ai motivila sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o dellamisura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.);ritenuto che, nel caso di specie, il ricorrente si limita a invocare «ulteriori e più analitichedisamine» riguardo all’insussistenza delle cause di proscioglimento, ipotesi che il legislatoredel 2017 ha voluto espressamente espungere dai motivi di ricorso;ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiaratasenza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui seguela condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favoredella Cassa delle ammende;CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11635/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta daGIUSEPPE SANTALUCIA - Presidente - Ord. n. sez. 3269/2026PAOLA MASI CC - 26/02/2026EVA TOSCANI - Relatore - R.G.N. 36873/2025GIOVANBATTISTA TONAMARCO MARIA MONACOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:Colella Alex Francesco, nato a Taranto il 20/04/2003avverso la sentenza del 17/10/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di Tarantoudita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti,ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Giudice per le indagini preliminari Tribunale diTaranto, nei confronti di Alex Francesco Colella nella parte in cui non vi sarebbe stato ilpreliminare vaglio sulla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.proc. pen.;considerato che il motivo è manifestamente infondato;ricordato che la novella di cui all'art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, invigore dal 3 agosto 2017, nell'introdurre il comma 2-bis all'art. 448, cod. proc. pen., halimitato la proponibilità dell'impugnazione della sentenza di applicazione della pena ai motivila sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o dellamisura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.);ritenuto che, nel caso di specie, il ricorrente si limita a invocare «ulteriori e più analitichedisamine» riguardo all’insussistenza delle cause di proscioglimento, ipotesi che il legislatoredel 2017 ha voluto espressamente espungere dai motivi di ricorso;ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiaratasenza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui seguela condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favoredella Cassa delle ammende;
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI GIUSEPPE SANTALUCIAP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI GIUSEPPE SANTALUCIA