Italian court dismisses appeal against probation denial due to recent drug trafficking conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the Brescia Supervision Tribunal's refusal of probation. The appellant, serving an eight-year sentence for drug trafficking, argued for therapeutic probation under Article 94 of the 1990 Decree, but the lower court found his recent commission of a similar crime four days after a prior probation revocation demonstrated high recidivism risk. The court reasoned that the Tribunal correctly weighed the gravity of the new offense and the lack of behavioral improvement, concluding that the decision to extend internal observation was rational and well-argued.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 94 D.P.R. n. 309/1990; The court must conduct a complex prognostic evaluation considering the nature of the crime, prior record, and current conduct, where a recent commission of a similar offense immediately following probation revocation serves as decisive evidence of continued danger and invalidates the request for alternative measures.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
XXXi ricorre avverso l'ordinanza con la quale ilTribunale di sorveglianza di Brescia ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al serviziosociale terapeutico, ex art 94 d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alla pena di otto anni,undici mesi e 26 giorni di reclusione, inflitta per più reati di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del1990 indicati nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso il 3 agosto 2021dalla Procura della Repubblica e, con un unico motivo, lamenta violazione di legge e vizio dimotivazione in punto di mancata ammissione alla misura alternativa invocata;ricordato che in tema di affidamento in prova al servizio sociale, richiesto per ragioniterapeutiche ai sensi dell'art. 94 D.P.R. n. 309 del 1990 – una volta verificata la sussistenzadei presupposti, l'uno soggettivo (costituito dallo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza del soggetto detenuto, che, a pena di inammissibilità, deve essere certificato dauna struttura sanitaria pubblica), l'altro oggettivo, rappresentato dai limiti edittali massimidella sanzione complessivamente inflitta al soggetto o del residuo di maggiore pena dascontare – il Giudice specializzato deve svolgere una complessa valutazione circa ilprobabile conseguimento delle finalità del programma, concordato dal soggetto interessatocon un'unità sanitaria locale o con uno degli enti previsti l'art. 115 D.P.R. n. 309 del 1990,oppure, con organismi privati, tenuto conto della pericolosità del condannato e dell'attitudinedel trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimento sociale (Sez. 1, n. 16905 del20/12/2017, dep. 2018, Frattasio, Rv. 273293;
Sez. 1, n. 53761 del 22/09/2014, Palena, Rv.261982; Sez. 1, n. 11575 del 05/02/2013, Sansonna, Rv. 255158);ricordato, cheai fini della concessione della misura, non possono, di per sé soli,assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui èintervenuta condanna e i precedenti penali, né può richiedersi, in positivo, la prova che ilsoggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendosufficiente che dai risultati dell'osservazione della personalità emerga che un siffattoprocesso critico sia stato almeno avviato» (da ultimo, Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, M., Rv.277924) e che, in particolare, è stato chiarito che, per il giudizio prognostico favorevole, lanatura e la gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione deve costituire,unitamente ai precedenti (Sez. 1, n. 1812 del 4/3/1999, Danieli, Rv. 213062), alle pendenzee alle informazioni di P.S. (Sez. 1, n. 1970 dell'11/3/1997, Caputi, Rv. 207998), il punto dipartenza dell'analisi della personalità del soggetto, la cui compiuta ed esauriente valutazionenon può mai prescindere, tuttavia, dalla condotta tenuta successivamente dal condannato edai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali ai fini della ponderazionedell'esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e della prevenzione del pericolo direcidiva (Sez. 1, n. 6783 del 13/12/1996, Occhipinti, Rv. 206776;
Sez. 1, n. 688 del 5/2/1998,Cusani, Rv. 210389; Sez. 1, n. 371 del 15/11/2001, dep. 8/1/2002, Chifari, Rv. 220473; Sez.1, n. 31809 del 9/7/2009, Gobbo, Rv. 244322; Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv.264602);ricordato altresì che, fra gli indicatori utilmente apprezzabili in tale ottica, possonoessere annoverati l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti,l'adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità dellacondanna, l'attaccamento al contesto familiare e l'eventuale buona prospettiva dirisocializzazione (Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv. 273985);ritenuto che il Tribunale, nel caso di specie, ha fatto buon governo dei principirichiamati, posto che – lungi dall'inferire il giudizio prognostico negativo unicamente dallagravità del reato in espiazione – ha valorizzato tutti gli elementi a sua disposizione e haindicato avere assunto, in tale discrezionale apprezzamento, adeguato rilievo allacommissione, appena dopo quattro giorni dalla revoca ella precedente misuradell’affidamento in prova, di un grave reato della stessa specie, addirittura più grave (avutoriguardo al dato ponderale dello stupefacente detenuto) le cui modalità rinviano ad unallarmante contiguità dell’istante con circuiti di criminalità dediti a detto illecito traffico;rilevato che, alla stregua di tali elementi, la decisione di protrarre l’osservazioneintramurale del detenuto, nell’ottica di un più prudente riscontro della saldezza del propositodi emenda, appare assolutamente razionale e validamente argomentata e con essa il ricorsonon si confronta e non indica significative circostanze idonee al superamento di talesfavorevole giudizio;rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentela condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila;In caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi, Depositata in Cancelleria oggia norma dell'art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 11627/2026196/2003 e ss.mm.
Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta daGIUSEPPE SANTALUCIA - Presidente - Ord. n. sez. 3241/2026PAOLA MASI CC - 26/02/2026EVA TOSCANI - Relatore - R.G.N. 36721/2025GIOVANBATTISTA TONAMARCO MARIA MONACOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:XXXXXXXXXXXXXXXXX, nato in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXavverso l'ordinanza del 16/09/2025 del Tribunale di sorveglianza di Bresciadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOConsiderato che XXXXXXXXXXXXXXXi ricorre avverso l'ordinanza con la quale ilTribunale di sorveglianza di Brescia ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al serviziosociale terapeutico, ex art 94 d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alla pena di otto anni,undici mesi e 26 giorni di reclusione, inflitta per più reati di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del1990 indicati nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso il 3 agosto 2021dalla Procura della Repubblica e, con un unico motivo, lamenta violazione di legge e vizio dimotivazione in punto di mancata ammissione alla misura alternativa invocata;ricordato che in tema di affidamento in prova al servizio sociale, richiesto per ragioniterapeutiche ai sensi dell'art. 94 D.P.R. n. 309 del 1990 – una volta verificata la sussistenzadei presupposti, l'uno soggettivo (costituito dallo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza del soggetto detenuto, che, a pena di inammissibilità, deve essere certificato dauna struttura sanitaria pubblica), l'altro oggettivo, rappresentato dai limiti edittali massimidella sanzione complessivamente inflitta al soggetto o del residuo di maggiore pena dascontare – il Giudice specializzato deve svolgere una complessa valutazione circa ilprobabile conseguimento delle finalità del programma, concordato dal soggetto interessatocon un'unità sanitaria locale o con uno degli enti previsti l'art. 115 D.P.R. n. 309 del 1990,oppure, con organismi privati, tenuto conto della pericolosità del condannato e dell'attitudinedel trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimento sociale (Sez. 1, n. 16905 del20/12/2017, dep. 2018, Frattasio, Rv. 273293;
Sez. 1, n. 53761 del 22/09/2014, Palena, Rv.261982; Sez. 1, n. 11575 del 05/02/2013, Sansonna, Rv. 255158);ricordato, cheai fini della concessione della misura, non possono, di per sé soli,assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui èintervenuta condanna e i precedenti penali, né può richiedersi, in positivo, la prova che ilsoggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendosufficiente che dai risultati dell'osservazione della personalità emerga che un siffattoprocesso critico sia stato almeno avviato» (da ultimo, Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, M., Rv.277924) e che, in particolare, è stato chiarito che, per il giudizio prognostico favorevole, lanatura e la gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione deve costituire,unitamente ai precedenti (Sez. 1, n. 1812 del 4/3/1999, Danieli, Rv. 213062), alle pendenzee alle informazioni di P.S. (Sez. 1, n. 1970 dell'11/3/1997, Caputi, Rv. 207998), il punto dipartenza dell'analisi della personalità del soggetto, la cui compiuta ed esauriente valutazionenon può mai prescindere, tuttavia, dalla condotta tenuta successivamente dal condannato edai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali ai fini della ponderazionedell'esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e della prevenzione del pericolo direcidiva (Sez. 1, n. 6783 del 13/12/1996, Occhipinti, Rv. 206776;
Sez. 1, n. 688 del 5/2/1998,Cusani, Rv. 210389; Sez. 1, n. 371 del 15/11/2001, dep. 8/1/2002, Chifari, Rv. 220473; Sez.1, n. 31809 del 9/7/2009, Gobbo, Rv. 244322; Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv.264602);ricordato altresì che, fra gli indicatori utilmente apprezzabili in tale ottica, possonoessere annoverati l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti,l'adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità dellacondanna, l'attaccamento al contesto familiare e l'eventuale buona prospettiva dirisocializzazione (Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv. 273985);ritenuto che il Tribunale, nel caso di specie, ha fatto buon governo dei principirichiamati, posto che – lungi dall'inferire il giudizio prognostico negativo unicamente dallagravità del reato in espiazione – ha valorizzato tutti gli elementi a sua disposizione e haindicato avere assunto, in tale discrezionale apprezzamento, adeguato rilievo allacommissione, appena dopo quattro giorni dalla revoca ella precedente misuradell’affidamento in prova, di un grave reato della stessa specie, addirittura più grave (avutoriguardo al dato ponderale dello stupefacente detenuto) le cui modalità rinviano ad unallarmante contiguità dell’istante con circuiti di criminalità dediti a detto illecito traffico;rilevato che, alla stregua di tali elementi, la decisione di protrarre l’osservazioneintramurale del detenuto, nell’ottica di un più prudente riscontro della saldezza del propositodi emenda, appare assolutamente razionale e validamente argomentata e con essa il ricorsonon si confronta e non indica significative circostanze idonee al superamento di talesfavorevole giudizio;rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentela condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila;
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI GIUSEPPE SANTALUCIAIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI GIUSEPPE SANTALUCIAIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.