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Ordinanza — n. 11624/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against supervised release order due to lack of reduced social danger. The court upholds the lower tribunal's finding of persistent social danger based on past crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11624/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower tribunal's order to apply supervised release to the convicted defendant. The lower courts determined that the defendant's social danger persisted based on his past mafia-related crimes and ongoing criminal proceedings, rejecting arguments that prior early release periods mitigated this risk. The court reasoned that judges of merit have broad discretion to rely on the objective facts of past offenses when assessing current danger, and the appellant's evidence was deemed insufficient to prove a reduction in risk.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 133, 202, 203 cod. pen.; The court may rely on the objective facts of past crimes to assess the persistence of social danger when granting security measures, provided the evaluation is logical and complete.

Parole chiave

Generato dall'IA
supervised release social danger mafia crimes inadmissible appeal judicial discretion penal code risk assessment precedenti penali rilevanti

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Art. 202 cod. pen.
Art. 203 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 24850 del 28/03/2017, Cataldo
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Testo completo

ORDINANZASul ricorso proposto da:Lanza Mario, nato a Foggia il 03/12/1981avverso l'ordinanza del 02/10/2025 del Tribunale di sorveglianza di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOConsiderato che Mario Lanza ricorre avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale disorveglianza di Bari ha respinto l'appello avverso il provvedimento con il quale il Magistratodi sorveglianza di Foggia ha disposto l'applicazione nei suoi riguardi della misura disicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno;rilevato che il Tribunale di sorveglianza e, prima di esso, il magistrato di sorveglianza,hanno desunto l'attualità della pericolosità del condannato dal grave reato per il quale egli èstato condannato (associazione per delinquere di stampo mafioso) e dal ruolo di uomo difiducia dei promotori del sodalizio, dall'ulteriore condotta di estorsione aggravata dal metodomafioso commessa nel 2014 (e, dunque, successivamente alla data di esecuzione del reatoassociativo), dalla pendenza di un ulteriore procedimento penale per i reati di cui agli art.416-bis e 648 cod. pen. commessi nell’anno 2020;ritenuto che il complessivo giudizio dato dal Tribunale specializzato appare, dunque,fondato su una valutazione completa e senza crepe logiche delle ragioni che lo hannocondotto a concludere in modo persuasivo per la persistenza, all'attualità, della pericolositàsociale del ricorrente, non essendosi registrata alcuna concreta situazione da cui possaargomentarsi che sia scemata la pericolosità sociale da questi dimostrata al momento dellacommissione dei reati compiuti e poi emersa all'atto della condanna irrevocabile emessa neisuoi confronti;ritenuto che giudici di merito si sono attenuti al principio secondo cui per disporre lamisura di sicurezza nei confronti di persona condannata è necessario accertare lapersistenza della pericolosità sociale al momento della sua effettiva applicazione, che èsempre ancorata a fatti inevitabilmente pregressi rispetto a tale momento e, precipuamente,alla perpetrazione di delitti, cui si aggiunge una sfavorevole prognosi circa la probabilità cheil soggetto commetta in futuro nuovi reati, sicché, per una corretta osservanza delle regoledettate dagli artt. 133, 202 e 203 cod. pen., al giudice è consentito richiamarsi ai fatticostituenti reato, intesi nella loro obiettività, soprattutto quando, per gravità e specificità,assumano connotazioni di significativo rilievo (Sez. 2, n. 24850 del 28/03/2017, Cataldo, Rv.270289);ritenuto che, pertanto, fondatamente il Tribunale ha condiviso il giudizio espresso dalMagistrato di sorveglianza sulla necessità di monitorare, per un congruo lasso temporale, lacondotta dal condannato in libertà e ha ritenuto irrilevante l’avvenuta fruizione di congruiperiodi di liberazione anticipata, i presupposti del cui giudizio sono affatto differenti dalla lilibertà vigilata, avendo a oggetto la partecipazione all'opera di rieducazione da parte delcondannato con riguardo alla condotta inframuraria serbata;rilevato, infine, che il fatto che gli indici addotti dal ricorrente a suo favore siano statiritenuti, in modo non illogico, inadeguati dal Tribunale appartiene al dispiegamento dellasfera di discrezionalità insito nello specifico giudizio di merito che, essendo stato giustificatoda motivazione congrua e logica, non può essere ammissibilmente censurato in questasede;ritenuto, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a dettadeclaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per iprofili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di unasomma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto allequestioni dedotte, in euro tremila;CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11624/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta daGIUSEPPE SANTALUCIA - Presidente - Ord. n. sez. 3233/2026PAOLA MASI CC - 26/02/2026EVA TOSCANI - Relatore - R.G.N. 36686/2025GIOVANBATTISTA TONAMARCO MARIA MONACOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:Lanza Mario, nato a Foggia il 03/12/1981avverso l'ordinanza del 02/10/2025 del Tribunale di sorveglianza di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOConsiderato che Mario Lanza ricorre avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale disorveglianza di Bari ha respinto l'appello avverso il provvedimento con il quale il Magistratodi sorveglianza di Foggia ha disposto l'applicazione nei suoi riguardi della misura disicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno;rilevato che il Tribunale di sorveglianza e, prima di esso, il magistrato di sorveglianza,hanno desunto l'attualità della pericolosità del condannato dal grave reato per il quale egli èstato condannato (associazione per delinquere di stampo mafioso) e dal ruolo di uomo difiducia dei promotori del sodalizio, dall'ulteriore condotta di estorsione aggravata dal metodomafioso commessa nel 2014 (e, dunque, successivamente alla data di esecuzione del reatoassociativo), dalla pendenza di un ulteriore procedimento penale per i reati di cui agli art.416-bis e 648 cod. pen. commessi nell’anno 2020;ritenuto che il complessivo giudizio dato dal Tribunale specializzato appare, dunque,fondato su una valutazione completa e senza crepe logiche delle ragioni che lo hannocondotto a concludere in modo persuasivo per la persistenza, all'attualità, della pericolositàsociale del ricorrente, non essendosi registrata alcuna concreta situazione da cui possaargomentarsi che sia scemata la pericolosità sociale da questi dimostrata al momento dellacommissione dei reati compiuti e poi emersa all'atto della condanna irrevocabile emessa neisuoi confronti;ritenuto che giudici di merito si sono attenuti al principio secondo cui per disporre lamisura di sicurezza nei confronti di persona condannata è necessario accertare lapersistenza della pericolosità sociale al momento della sua effettiva applicazione, che èsempre ancorata a fatti inevitabilmente pregressi rispetto a tale momento e, precipuamente,alla perpetrazione di delitti, cui si aggiunge una sfavorevole prognosi circa la probabilità cheil soggetto commetta in futuro nuovi reati, sicché, per una corretta osservanza delle regoledettate dagli artt. 133, 202 e 203 cod. pen., al giudice è consentito richiamarsi ai fatticostituenti reato, intesi nella loro obiettività, soprattutto quando, per gravità e specificità,assumano connotazioni di significativo rilievo (Sez. 2, n. 24850 del 28/03/2017, Cataldo, Rv.270289);ritenuto che, pertanto, fondatamente il Tribunale ha condiviso il giudizio espresso dalMagistrato di sorveglianza sulla necessità di monitorare, per un congruo lasso temporale, lacondotta dal condannato in libertà e ha ritenuto irrilevante l’avvenuta fruizione di congruiperiodi di liberazione anticipata, i presupposti del cui giudizio sono affatto differenti dalla lilibertà vigilata, avendo a oggetto la partecipazione all'opera di rieducazione da parte delcondannato con riguardo alla condotta inframuraria serbata;rilevato, infine, che il fatto che gli indici addotti dal ricorrente a suo favore siano statiritenuti, in modo non illogico, inadeguati dal Tribunale appartiene al dispiegamento dellasfera di discrezionalità insito nello specifico giudizio di merito che, essendo stato giustificatoda motivazione congrua e logica, non può essere ammissibilmente censurato in questasede;ritenuto, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a dettadeclaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per iprofili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di unasomma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto allequestioni dedotte, in euro tremila;

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI GIUSEPPE SANTALUCIAP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI GIUSEPPE SANTALUCIA