Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11623/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against revocation of home detention due to repeated rule violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11623/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower tribunal's decision to revoke the defendant's provisional home detention. The defendant argued for the measure's continuation, but the court found the lower court's reasoning sufficient given the multiple transgressive acts committed against the imposed prescriptions. The decision emphasizes that home detention is a discretionary benefit subject to revocation when the inmate fails to comply with conditions, regardless of the pending trial for escape.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 47-ter Ord. pen.; Home detention is a discretionary measure subject to revocation when the inmate commits repeated violations of prescribed conditions, even before a final judgment on escape charges.

Parole chiave

Generato dall'IA
home detention revocation provisional measure repeated violations discretionary benefit procedural inadmissibility penal execution Cassazione appeal allontanamento nonostante motivi di salute

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 47-ter Ord. pen.
rre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha revocato la misura delladetenzione domiciliare concessagli in via provvisoria;ricordato che – atteso il testuale tenore dell'art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n.
Art. 52 D.LGS. 196/03
ART. 52 D.LGS.196/03

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 13951 del 04/02/2015, Marotta
non deve essere automaticamenterevocatain qualsiasi caso di violazionedelle prescrizioni dettate, ma solo quando il comportamento del soggetto risultaincompatibile con la prosecuzione della misura» (Sez. 1, n. 13951 del 04/02/2015, Marotta,Rv.
Sez. 1, n. 41540 del 10/11/2010, Rizzo
Corte cost. n. 186 del 2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

rre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha revocato la misura delladetenzione domiciliare concessagli in via provvisoria;ricordato che – atteso il testuale tenore dell'art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord.pen.) secondo cui, alle condizioni e nei limiti ivi previsti, le pene "possono" essere espiate inregime di detenzione domiciliare – è da escludere che l'applicazione di tale misurealternative possa mai costituire oggetto di un diritto, essendo essa al contrario sempresubordinata ad una valutazione discrezionale affidata al giudice di merito, investito delpotere-dovere di valutare non solo (preliminarmente) la effettiva ricorrenza o meno di una opiù tra le condizioni anzidette, ma anche (ove detta valutazione dia esito positivo), lacompatibilità o meno del beneficio con le esigenze di una effettiva espiazione della penainflitta, tenendo conto delle molteplici finalità di quest'ultima che sono, al tempo stesso,afflittive, preventive e recuperatorie; finalità che verrebbero evidentemente frustrate se ladetenzione domiciliare, lungi dal costituire una semplice forma di espiazione della pena,adattata, per ragioni umanitarie, a peculiari situazioni di fatto, si trasformasse in una facileoccasione per sfuggire in assoluto alla sanzione o, comunque, per proseguire nell'attuazionedi comportamenti penalmente illeciti;richiamato altresì in principio secondo cui la «Ladetenzionedomiciliareprevista dall'art.47-ter Ord. pen. non deve essere automaticamenterevocatain qualsiasi caso di violazionedelle prescrizioni dettate, ma solo quando il comportamento del soggetto risultaincompatibile con la prosecuzione della misura» (Sez. 1, n. 13951 del 04/02/2015, Marotta,Rv. 263077);ritenuto che il provvedimento impugnato ha fornito una motivazione congrua, adeguataed esente da vizi logici e giuridici, e ha valorizzato la circostanza che il condannato avevaposto in essere più condotte trasgressive delle prescrizioni aconnessa alla misura, cosìponendosi nel solco della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui «La revocadella detenzione domiciliare è legittimamente disposta nei confronti del condannato che nefruisca, in presenza di ripetute e accertate violazione delle prescrizioni imposte (inparticolare, di abbandono ingiustificato del luogo di detenzione), anche prima delladefinizione del giudizio sul reato di evasione contestatogli» (Sez. 1, n. 41540 del 10/11/2010,Rizzo, Rv. 248469);rilevato che non può neppure affermarsi che il Tribunale sia venuto meno al dovere divalutazione complessiva della situazione, omettendo di prendere in considerazione quantoemerso dalle informazioni dell’Uepe che ha, tuttavia, ritenuto recessive, anche inconsiderazione del fatto che la misura provvisoria era stata concessa non già per graviragioni di salute fisiche o psichiche, bensì per l’età del condannato, che si trattava di misurache, difatti, lo autorizzava a trascorrere la più gran parte della giornata all’esternodell’abitazione e che egli aveva consapevolmente deciso di non recarsi al Csm per il disturbodell’adattamento diagnosticatogli e ciò – ad avviso del Collegio – ben spiega le ragioni delladecisione assunta;ricordato sul punto che se è vero che, per il soggetto che abbia compiuto i settantaanni, l’ordinamento pone una sorta di incompatibilità presunta sicché l'indagine del giudice inordine alla gravità delle infermità che lo affliggono e alla loro compatibilità con lo statodetentivo non è decisiva, pur se utile, mentre è determinante l'accertamento dellasussistenza di circostanze tali da imporre l'inderogabilità dell'esecuzione stessa ovvero dacontrastare con la possibilità di renderla meno afflittiva, ricorrendone le condizioni di legge,mediante la detenzione domiciliare, è altrettanto innegabile che nel caso in esame talicircostanze sono state adeguatamente poste in risalto nel provvedimento impugnato;ritenuto che con dette argomentazioni la difesa ha omesso di confrontarsi, sicché ilricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualitàdell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delleammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;In caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi, Depositata in Cancelleria oggia norma dell'art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 11623/2026196/2003 e ss.mm.

Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta daGIUSEPPE SANTALUCIA - Presidente - Ord. n. sez. 3228/2026PAOLA MASI CC - 26/02/2026EVA TOSCANI - Relatore - R.G.N. 36631/2025GIOVANBATTISTA TONAMARCO MARIA MONACOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:XXXXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXavverso l'ordinanza del 24/09/2025 del TRibunale di sorveglianza di Veneziadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOConsiderato che XXXXXXXXXXXXX, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha revocato la misura delladetenzione domiciliare concessagli in via provvisoria;ricordato che – atteso il testuale tenore dell'art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord.pen.) secondo cui, alle condizioni e nei limiti ivi previsti, le pene "possono" essere espiate inregime di detenzione domiciliare – è da escludere che l'applicazione di tale misurealternative possa mai costituire oggetto di un diritto, essendo essa al contrario sempresubordinata ad una valutazione discrezionale affidata al giudice di merito, investito delpotere-dovere di valutare non solo (preliminarmente) la effettiva ricorrenza o meno di una opiù tra le condizioni anzidette, ma anche (ove detta valutazione dia esito positivo), lacompatibilità o meno del beneficio con le esigenze di una effettiva espiazione della penainflitta, tenendo conto delle molteplici finalità di quest'ultima che sono, al tempo stesso,afflittive, preventive e recuperatorie; finalità che verrebbero evidentemente frustrate se ladetenzione domiciliare, lungi dal costituire una semplice forma di espiazione della pena,adattata, per ragioni umanitarie, a peculiari situazioni di fatto, si trasformasse in una facileoccasione per sfuggire in assoluto alla sanzione o, comunque, per proseguire nell'attuazionedi comportamenti penalmente illeciti;richiamato altresì in principio secondo cui la «Ladetenzionedomiciliareprevista dall'art.47-ter Ord. pen. non deve essere automaticamenterevocatain qualsiasi caso di violazionedelle prescrizioni dettate, ma solo quando il comportamento del soggetto risultaincompatibile con la prosecuzione della misura» (Sez. 1, n. 13951 del 04/02/2015, Marotta,Rv. 263077);ritenuto che il provvedimento impugnato ha fornito una motivazione congrua, adeguataed esente da vizi logici e giuridici, e ha valorizzato la circostanza che il condannato avevaposto in essere più condotte trasgressive delle prescrizioni aconnessa alla misura, cosìponendosi nel solco della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui «La revocadella detenzione domiciliare è legittimamente disposta nei confronti del condannato che nefruisca, in presenza di ripetute e accertate violazione delle prescrizioni imposte (inparticolare, di abbandono ingiustificato del luogo di detenzione), anche prima delladefinizione del giudizio sul reato di evasione contestatogli» (Sez. 1, n. 41540 del 10/11/2010,Rizzo, Rv. 248469);rilevato che non può neppure affermarsi che il Tribunale sia venuto meno al dovere divalutazione complessiva della situazione, omettendo di prendere in considerazione quantoemerso dalle informazioni dell’Uepe che ha, tuttavia, ritenuto recessive, anche inconsiderazione del fatto che la misura provvisoria era stata concessa non già per graviragioni di salute fisiche o psichiche, bensì per l’età del condannato, che si trattava di misurache, difatti, lo autorizzava a trascorrere la più gran parte della giornata all’esternodell’abitazione e che egli aveva consapevolmente deciso di non recarsi al Csm per il disturbodell’adattamento diagnosticatogli e ciò – ad avviso del Collegio – ben spiega le ragioni delladecisione assunta;ricordato sul punto che se è vero che, per il soggetto che abbia compiuto i settantaanni, l’ordinamento pone una sorta di incompatibilità presunta sicché l'indagine del giudice inordine alla gravità delle infermità che lo affliggono e alla loro compatibilità con lo statodetentivo non è decisiva, pur se utile, mentre è determinante l'accertamento dellasussistenza di circostanze tali da imporre l'inderogabilità dell'esecuzione stessa ovvero dacontrastare con la possibilità di renderla meno afflittiva, ricorrendone le condizioni di legge,mediante la detenzione domiciliare, è altrettanto innegabile che nel caso in esame talicircostanze sono state adeguatamente poste in risalto nel provvedimento impugnato;ritenuto che con dette argomentazioni la difesa ha omesso di confrontarsi, sicché ilricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualitàdell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delleammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI GIUSEPPE SANTALUCIAIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI GIUSEPPE SANTALUCIAIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.