Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and failure to prove new facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal filed by Alessandro Fiengo inadmissible. The lower court had already correctly calculated the concurrent sentences, which the appellant failed to substantiate with new evidence or specific legal arguments. The court rejected the generic criticisms because the appellant had already obtained the relief sought in the execution proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 605 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the grounds are generic, lack a specific connection to the contested decision, or if the facts relied upon were already fully addressed and resolved in the lower court's ruling.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZASul ricorso proposto da:avverso l'ordinanza del 23/09/2025 del Tribunale di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOConsiderato che Alessandro Fiengo ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con la quale il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, haparzialmente rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della fungibilità, a titolo dipresofferto, della pena di sei mesi e ventitré giorni di reclusione decorrenti dal 10 giugno2019 al 3 gennaio 2020 in relazione alla sentenza del Tribunale di Roma in data 12 febbraio2021, irrevocabile il 1° febbraio 2024 e di quattro giorni di reclusione espiati con riferimentoalla sentenza del Tribunale di Roma in data 23 novembre 2011, irrevocabile il 7 maggio2012;vista la motivazione con la quale il Giudice dell'esecuzione – dopo avere ricostruitobrevemente le vicende inerenti alle varie sentenze confluite nel provvedimento di esecuzionedi pene concorrenti emesso dal Procuratore della Repubblica in data 4 maggio 2024 –evidenziava come le pene in parola, patite sine titulo, fossero stata già correttamentescomputate;rilevato che tale motivazione non è in alcun modo scalfita dalle censure genericamentecontrovalutative e confutative contenute nel ricorso che non è adeguatamente correlato allalogica e ponderata valutazione dell’ordinanza impugnata di tutti gli elementi già segnalati dalcondannato in sede d'incidente di esecuzione che torna, in questa sede, a richiedere quantoin realtà ha già ottenuto;rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentela condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11621/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta daGIUSEPPE SANTALUCIA - Presidente - Ord. n. sez. 3221/2026PAOLA MASI CC - 26/02/2026EVA TOSCANI - Relatore - R.G.N. 36523/2025GIOVANBATTISTA TONAMARCO MARIA MONACOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:avverso l'ordinanza del 23/09/2025 del Tribunale di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOConsiderato che Alessandro Fiengo ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con la quale il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, haparzialmente rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della fungibilità, a titolo dipresofferto, della pena di sei mesi e ventitré giorni di reclusione decorrenti dal 10 giugno2019 al 3 gennaio 2020 in relazione alla sentenza del Tribunale di Roma in data 12 febbraio2021, irrevocabile il 1° febbraio 2024 e di quattro giorni di reclusione espiati con riferimentoalla sentenza del Tribunale di Roma in data 23 novembre 2011, irrevocabile il 7 maggio2012;vista la motivazione con la quale il Giudice dell'esecuzione – dopo avere ricostruitobrevemente le vicende inerenti alle varie sentenze confluite nel provvedimento di esecuzionedi pene concorrenti emesso dal Procuratore della Repubblica in data 4 maggio 2024 –evidenziava come le pene in parola, patite sine titulo, fossero stata già correttamentescomputate;rilevato che tale motivazione non è in alcun modo scalfita dalle censure genericamentecontrovalutative e confutative contenute nel ricorso che non è adeguatamente correlato allalogica e ponderata valutazione dell’ordinanza impugnata di tutti gli elementi già segnalati dalcondannato in sede d'incidente di esecuzione che torna, in questa sede, a richiedere quantoin realtà ha già ottenuto;rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentela condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI GIUSEPPE SANTALUCIAP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI GIUSEPPE SANTALUCIA