Italian court dismisses appeal for continuance of crimes due to lack of criminal intent unity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the request to recognize the continuity of crimes. The appellant argued that the offenses were part of a single criminal design due to temporal proximity and a shared cause of drug dependence. The court found the lower court's reasoning sound, noting that the alleged drug state did not prove a unified plan for the specific acts committed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 cod. proc. pen.; Art. 81 cod. pen.: The continuity of crimes requires proof of a unified criminal plan and intent at the time of the first offense, which cannot be presumed merely from temporal proximity or a general state of drug dependence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ne avverso l’ordinanza inpreambolo, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, infunzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento dellacontinuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamentegiudicati in sede di cognizione;considerato che, con un unico motivo di ricorso, deduce che il giudice a quo avrebbedisatteso le indicazioni della giurisprudenza di legittimità in materia di criteri identificatividell’unicità di disegno criminoso tra gli illeciti, sicuramente ravvisabile nella specie per laprossimità temporale dei fatti, la loro comune causale (tossicodipendenza) e sostanzialeomogeneità (si tratta per lo più di più di furti);ribadito il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita, anchein sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfonditae rigoXXXX verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione delprimo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez.U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01) e che l’omogeneità delle violazioni edel bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano soloalcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata sceltadelinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto dideterminazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01).
Da quest’ultima non si può infatti prescindere,giacché la ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all’aspetto intellettivo, nellainiziale previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalitàdell’agente e, in relazione al profilo della volontà, nell’elaborazione di un programma dimassima, ancorché richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriori specifichevolizioni (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294-01);rilevato che, nel caso di specie, l’ordinanza impugnata ha fatto buon governo deglianzidetti principi e ha dato sintetico, ma argomentato, conto della loro applicazione al casoconcreto, evidenziando, in maniera esente da illogicità e incongruenze, che le due condotteoggetto della richiesta erano distanti tra loro e non tutte omogenee;ritenuto che la motivazione resa dal Giudice dell'esecuzione si appalesa perfettamentein linea con la giurisprudenza della Corte secondo cui «caso di reati commessi adistanzatemporale l'uno dell'altro, si deve presumere, salvo prova contraria, che lacommissione d'ulteriori fatti, anche analoghi per modalità e nomen juris, non poteva essereprogettata specificamente al momento di commissione del fatto originario, e deve quindinegarsi la sussistenza della continuazione» (Cass.
Sez. 4, n. 34756 del 17/052012,Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009, Gargiulo Rv. 242537);ricordato inoltre che, in quest’ambito, lo stato di tossicodipendenza, come previstospecificamente dall’art. 671, comma 1, ultima proposizione, cod. proc. pen., deve esserespecificamente valutato come elemento potenzialmente idoneo a giustificare la preventivaunitaria programmazione, con riguardo a reati che a tale stato siano collegati o da cui sianodipendenti, sempre che sussistano le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per laconfigurabilità dell’istituto previsto dall’art. 81, secondo comma, cod. pen. (Sez. 2, n. 22493del 21/03/2019, Coscioni, Rv. 275420;
Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Iannella, Rv.261490; Sez. 1, n. 33518 del 07/07/2010, Trapasso, Rv. 248124; Sez. 4, Sentenza n. 33011del 08/07/2008, Tarallo, Rv. 241005);ritenuto che – nel caso di specie – l’ordinanza impugnata non ha dimenticato diconsiderare l’incidenza, ai fini dell’individuazione del medesimo disegno criminoso, deldedotto stato di tossicodipendenza, ma al riguardo, stregua di quanto genericamentededotto dalla difesa, ha ritenuto non esservi alcuna documentabile relazione tra i reati el’anzidetta condizione tossicomanica;ritenuto, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a dettadeclaratoria segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e –per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – diuna somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapportoalle questioni dedotte, in euro tremila;ritenuto che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse legeneralità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03, in quanto impostodalla legge;In caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi, Depositata in Cancelleria oggia norma dell'art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 11619/2026196/2003 e ss.mm.
Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta daGIUSEPPE SANTALUCIA - Presidente - Ord. n. sez. 3207/2026PAOLA MASI CC - 26/02/2026EVA TOSCANI - Relatore - R.G.N. 36418/2025GIOVANBATTISTA TONAMARCO MARIA MONACOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:XXXXXXXXXXX, nata a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXavverso l'ordinanza del 27/08/2025 del GIP Tribunale di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOConsiderato che XXXXXXXXXXXricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, infunzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento dellacontinuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamentegiudicati in sede di cognizione;considerato che, con un unico motivo di ricorso, deduce che il giudice a quo avrebbedisatteso le indicazioni della giurisprudenza di legittimità in materia di criteri identificatividell’unicità di disegno criminoso tra gli illeciti, sicuramente ravvisabile nella specie per laprossimità temporale dei fatti, la loro comune causale (tossicodipendenza) e sostanzialeomogeneità (si tratta per lo più di più di furti);ribadito il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita, anchein sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfonditae rigoXXXX verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione delprimo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez.U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01) e che l’omogeneità delle violazioni edel bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano soloalcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata sceltadelinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto dideterminazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01).
Da quest’ultima non si può infatti prescindere,giacché la ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all’aspetto intellettivo, nellainiziale previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalitàdell’agente e, in relazione al profilo della volontà, nell’elaborazione di un programma dimassima, ancorché richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriori specifichevolizioni (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294-01);rilevato che, nel caso di specie, l’ordinanza impugnata ha fatto buon governo deglianzidetti principi e ha dato sintetico, ma argomentato, conto della loro applicazione al casoconcreto, evidenziando, in maniera esente da illogicità e incongruenze, che le due condotteoggetto della richiesta erano distanti tra loro e non tutte omogenee;ritenuto che la motivazione resa dal Giudice dell'esecuzione si appalesa perfettamentein linea con la giurisprudenza della Corte secondo cui «caso di reati commessi adistanzatemporale l'uno dell'altro, si deve presumere, salvo prova contraria, che lacommissione d'ulteriori fatti, anche analoghi per modalità e nomen juris, non poteva essereprogettata specificamente al momento di commissione del fatto originario, e deve quindinegarsi la sussistenza della continuazione» (Cass.
Sez. 4, n. 34756 del 17/052012,Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009, Gargiulo Rv. 242537);ricordato inoltre che, in quest’ambito, lo stato di tossicodipendenza, come previstospecificamente dall’art. 671, comma 1, ultima proposizione, cod. proc. pen., deve esserespecificamente valutato come elemento potenzialmente idoneo a giustificare la preventivaunitaria programmazione, con riguardo a reati che a tale stato siano collegati o da cui sianodipendenti, sempre che sussistano le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per laconfigurabilità dell’istituto previsto dall’art. 81, secondo comma, cod. pen. (Sez. 2, n. 22493del 21/03/2019, Coscioni, Rv. 275420;
Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Iannella, Rv.261490; Sez. 1, n. 33518 del 07/07/2010, Trapasso, Rv. 248124; Sez. 4, Sentenza n. 33011del 08/07/2008, Tarallo, Rv. 241005);ritenuto che – nel caso di specie – l’ordinanza impugnata non ha dimenticato diconsiderare l’incidenza, ai fini dell’individuazione del medesimo disegno criminoso, deldedotto stato di tossicodipendenza, ma al riguardo, stregua di quanto genericamentededotto dalla difesa, ha ritenuto non esservi alcuna documentabile relazione tra i reati el’anzidetta condizione tossicomanica;ritenuto, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a dettadeclaratoria segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e –per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – diuna somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapportoalle questioni dedotte, in euro tremila;ritenuto che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse legeneralità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03, in quanto impostodalla legge;
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI GIUSEPPE SANTALUCIAIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI GIUSEPPE SANTALUCIAIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.