Italian court dismisses appeal against probation revocation due to repeated prescription violations and indifference.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to revoke the defendant's probation. The defendant argued that the revocation was unjustified, citing specific medical treatment issues at an emergency room, but the court found no merit in these generic claims. The court ruled that the lower tribunal correctly identified the defendant's repeated violations and indifference as incompatible with the probation's purpose, thereby validating the revocation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 188 c.p.s.; The revocation of probation is not triggered by mere legal violations but requires a factual finding that such conduct is incompatible with the probation's execution, a judgment reserved to the surveillance tribunal's discretion provided it is logically justified.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma ha revocato ex nunc la misuradell'affidamento in prova al servizio sociale;ritenuto che l'ordinanza si sottragga allecensure sviluppate in ricorso, posto che larevoca dell'affidamento in prova è stata dispostaquale conseguenza delle numerose reiterateviolazioni delle prescrizioni inerenti alla misura e alla totale indifferenza serbata dalcondannato alle diffide al rispetto delle stesse;viste le considerazioni svolte dal Tribunale a proposito delle asserite giustificazionidedotte da XXXXXXX, con particolare riferimento all’accesso presso il locale Prontosoccorso dove – come si evince dalla diagnosi di fluonegatività della cornea – non fusomministrato alcun farmaco dilatatore della pupilla, ma solo un colorante (fluoresceina) perl’esame oftalmico;ritenuto che le gravi e ripetute condotte di violazione delle prescrizioni sono stateritenute, con motivazione non manifestamente illogica, chiaro sintomo dell'allontanamentodel soggetto dal percorso di risocializzazione e conseguente la prova è stata reputata ormaifallita;ritenuto che detta motivazione si pone nel solco dei principi espressi in materia dallagiurisprudenza di legittimità secondo cui «la revoca della misura alternativa dell'affidamentoin prova al servizio sociale non è dalla legge rapportata alla pura e semplice violazione dellaleggepenale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, maall'ipotesi chegiudice, nel suo insindacabile apprezzamento di fatto, ritengache le predette violazionicostituiscano in concreto un fatto incompatibile con laprosecuzione della prova.
Ne derivache «il giudizio sulla revoca dell'affidamentoin prova, pur in presenza di un comportamentodel soggetto contrario alleprescrizioni, è rimesso alla discrezionalità del Tribunale disorveglianza, che hasolo l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazionelogica,adeguata e non viziata» (Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239;Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, De Martino, Rv. 256479);considerato che, a fronte di tale congrua motivazione, il ricorrente si limita ad avversarela revoca sulla mera base di assunti generici e comunque già esaminati dal Tribunale;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila;ricordato che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse legeneralità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03, poiché imposto dallalegge.In caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi, Depositata in Cancelleria oggia norma dell'art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 11617/2026196/2003 e ss.mm.
Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta daGIUSEPPE SANTALUCIA - Presidente - Ord. n. sez. 3203/2026PAOLA MASI CC - 26/02/2026EVA TOSCANI - Relatore - R.G.N. 36346/2025GIOVANBATTISTA TONAMARCO MARIA MONACOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:XXXXXXXXXXXX, nato a XXXXXXXXXXXXXXXXXXavverso l'ordinanza del 17/09/2025 del Tribunale di sorveglianza di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOConsiderato che XXXXXXXXXXXX ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma ha revocato ex nunc la misuradell'affidamento in prova al servizio sociale;ritenuto che l'ordinanza si sottragga allecensure sviluppate in ricorso, posto che larevoca dell'affidamento in prova è stata dispostaquale conseguenza delle numerose reiterateviolazioni delle prescrizioni inerenti alla misura e alla totale indifferenza serbata dalcondannato alle diffide al rispetto delle stesse;viste le considerazioni svolte dal Tribunale a proposito delle asserite giustificazionidedotte da XXXXXXX, con particolare riferimento all’accesso presso il locale Prontosoccorso dove – come si evince dalla diagnosi di fluonegatività della cornea – non fusomministrato alcun farmaco dilatatore della pupilla, ma solo un colorante (fluoresceina) perl’esame oftalmico;ritenuto che le gravi e ripetute condotte di violazione delle prescrizioni sono stateritenute, con motivazione non manifestamente illogica, chiaro sintomo dell'allontanamentodel soggetto dal percorso di risocializzazione e conseguente la prova è stata reputata ormaifallita;ritenuto che detta motivazione si pone nel solco dei principi espressi in materia dallagiurisprudenza di legittimità secondo cui «la revoca della misura alternativa dell'affidamentoin prova al servizio sociale non è dalla legge rapportata alla pura e semplice violazione dellaleggepenale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, maall'ipotesi chegiudice, nel suo insindacabile apprezzamento di fatto, ritengache le predette violazionicostituiscano in concreto un fatto incompatibile con laprosecuzione della prova.
Ne derivache «il giudizio sulla revoca dell'affidamentoin prova, pur in presenza di un comportamentodel soggetto contrario alleprescrizioni, è rimesso alla discrezionalità del Tribunale disorveglianza, che hasolo l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazionelogica,adeguata e non viziata» (Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239;Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, De Martino, Rv. 256479);considerato che, a fronte di tale congrua motivazione, il ricorrente si limita ad avversarela revoca sulla mera base di assunti generici e comunque già esaminati dal Tribunale;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila;ricordato che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse legeneralità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03, poiché imposto dallalegge.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI GIUSEPPE SANTALUCIAIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI GIUSEPPE SANTALUCIAIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.