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Ordinanza — n. 11616/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility regarding unrequested suspended sentence benefits in a contravention case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11616/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal by Gaetano Bordonaro inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The court found the appellant's arguments regarding the psychological element of the crime and the application of the suspended sentence benefit were manifestly unfounded or procedurally barred. Specifically, the court ruled that benefits not requested during the first-instance trial cannot be raised on appeal, leading to the dismissal of the entire appeal.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal for cassation is inadmissible if the appellant fails to request specific mitigating benefits, such as the suspended sentence, during the first-instance proceedings, as these cannot be raised ex officio on appeal.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility suspended sentence request contravention criminal law first instance procedural bar court costs and fine motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 697 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 697 cod. pen
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018
Sez. 3, n. 28690 del 09/02/2017
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Testo completo

ORDINANZASul ricorso proposto da:Bordonaro Gaetano, nato a Trabia il 27/03/1949avverso la sentenza del 02/04/2024 del Tribunale di Termini imeresedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOConsiderato che Gaetano Bordonaro ricorre per cassazione avverso la sentenza inpreambolo, con la quale il Tribunale di Termini Imerese lo ha condannato per lacontravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. perché, senza avere rinnovato la denunciaall’Autorità di Pubblica sicurezza, deteneva presso la sua abitazione le armi comuni da sparodi cui all’imputazione;considerato che tutte le censure sono manifestamente infondate in quantoprospettano enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e la consolidatagiurisprudenza di legittimità,rilevato, infatti, che è affatto generico il primo motivo, con il quale si contestaassertivamente la prova della ravvisabilità dell’elemento psicologico del reato, trascurando diconsiderare che – trattandosi di contravvenzione – la condotta è punibile anche a titolo dicolpa;ritenuto che il secondo e il terzo motivo di ricorso, concernenti l’applicazione dellascriminante di cui all’art. 131-bis cod. pen. e l’applicazione del beneficio della sospensionecondizionale della pena non ha costituito oggetto di richiesta da parte dell’imputato in sede diconclusioni del giudizio immediato svolto in primo grado e conseguente all’opposizione aldecreto penale di condanna;ricordato che, invero, la mancata concessione ex officio della sospensione condizionaledella pena (o della non menzione della condanna) non è deducibile con il ricorso percassazione da parte dell'imputato che non abbia richiesto tali benefici nel corso del giudiziodi merito (Sez.

U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 – 01; Sez. 3, n.28690 del 09/02/2017, Rochira, Rv. 270587 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila;CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11616/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta daGIUSEPPE SANTALUCIA - Presidente - Ord. n. sez. 3199/2026PAOLA MASI CC - 26/02/2026EVA TOSCANI - Relatore - R.G.N. 36311/2025GIOVANBATTISTA TONAMARCO MARIA MONACOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:Bordonaro Gaetano, nato a Trabia il 27/03/1949avverso la sentenza del 02/04/2024 del Tribunale di Termini imeresedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOConsiderato che Gaetano Bordonaro ricorre per cassazione avverso la sentenza inpreambolo, con la quale il Tribunale di Termini Imerese lo ha condannato per lacontravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. perché, senza avere rinnovato la denunciaall’Autorità di Pubblica sicurezza, deteneva presso la sua abitazione le armi comuni da sparodi cui all’imputazione;considerato che tutte le censure sono manifestamente infondate in quantoprospettano enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e la consolidatagiurisprudenza di legittimità,rilevato, infatti, che è affatto generico il primo motivo, con il quale si contestaassertivamente la prova della ravvisabilità dell’elemento psicologico del reato, trascurando diconsiderare che – trattandosi di contravvenzione – la condotta è punibile anche a titolo dicolpa;ritenuto che il secondo e il terzo motivo di ricorso, concernenti l’applicazione dellascriminante di cui all’art. 131-bis cod. pen. e l’applicazione del beneficio della sospensionecondizionale della pena non ha costituito oggetto di richiesta da parte dell’imputato in sede diconclusioni del giudizio immediato svolto in primo grado e conseguente all’opposizione aldecreto penale di condanna;ricordato che, invero, la mancata concessione ex officio della sospensione condizionaledella pena (o della non menzione della condanna) non è deducibile con il ricorso percassazione da parte dell'imputato che non abbia richiesto tali benefici nel corso del giudiziodi merito (Sez.

U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 – 01; Sez. 3, n.28690 del 09/02/2017, Rochira, Rv. 270587 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI GIUSEPPE SANTALUCIAP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI GIUSEPPE SANTALUCIA