Ordinanza — n. 11615/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAORDINANZASul ricorso proposto da:Leto Gaetano, nato a Palermo il 26/12/1980avverso l'ordinanza del 19/09/2025 della Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOConsiderato che Gaetano Leto ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolocon la quale la Corte d'appello di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettatol’istanza intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., inrelazione ai reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, nell’unico motivo, deduceche il giudice a quo avrebbe disatteso le indicazioni della giurisprudenza di legittimità inmateria di criteri identificativi dell’unicità di disegno criminoso, attestato dalla analogia delmodus operandi, dall’ampiezza del programma criminale dell’associazione finalizzata alnarcotraffico tale che «le singole cessioni (…) avrebbero potuto esserne ritenuteespressione», infine dall’erroneità dell’affermazione contenuta nel provvedimento impugnatoriguardante la diversità dei correi perché la contestazione dell’art. 74 dp.r. n. 309 del 1990aveva riguardato anche soggetti rimasti ignoti;ritenuto che il ricorso risulta generico, versato in fatto e non correlato con lamotivazione posta a fondamento del provvedimento di diniego del beneficio;ribadito, invero, il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita,anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, diun’approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento dellacommissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro lineeessenziali (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 671 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 11615/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 671 cod. proc. pen., inrelazione ai reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, nell’unico motivo, deduceche il giudice a quo avrebbe disatteso le indicazioni della giurisprudenza di legittimità inmateria di criteri identificativi dell’unicità di disegno criminoso, attestato dalla analogia delmodus operandi, dall’ampiezza del programma criminale dell’associazione finalizzata alnarcotraffico tale che «le singole cessioni (…) avrebbero potuto esserne ritenuteespressione», infine dall’erroneità dell’affermazione contenuta nel provvedimento impugnatoriguardante la diversità dei correi perché la contestazione dell’art. 74 dp.r. n. 309 del 1990aveva riguardato anche soggetti rimasti ignoti;ritenuto che il ricorso risulta generico, versato in fatto e non correlato con lamotivazione posta a fondamento del provvedimento di diniego del beneficio;ribadito, invero, il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita,anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, diun’approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento dellacommissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro lineeessenziali (Sez.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ORDINANZASul ricorso proposto da:Leto Gaetano, nato a Palermo il 26/12/1980avverso l'ordinanza del 19/09/2025 della Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOConsiderato che Gaetano Leto ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolocon la quale la Corte d'appello di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettatol’istanza intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., inrelazione ai reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, nell’unico motivo, deduceche il giudice a quo avrebbe disatteso le indicazioni della giurisprudenza di legittimità inmateria di criteri identificativi dell’unicità di disegno criminoso, attestato dalla analogia delmodus operandi, dall’ampiezza del programma criminale dell’associazione finalizzata alnarcotraffico tale che «le singole cessioni (…) avrebbero potuto esserne ritenuteespressione», infine dall’erroneità dell’affermazione contenuta nel provvedimento impugnatoriguardante la diversità dei correi perché la contestazione dell’art. 74 dp.r. n. 309 del 1990aveva riguardato anche soggetti rimasti ignoti;ritenuto che il ricorso risulta generico, versato in fatto e non correlato con lamotivazione posta a fondamento del provvedimento di diniego del beneficio;ribadito, invero, il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita,anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, diun’approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento dellacommissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro lineeessenziali (Sez.
U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01) e che l’omogeneitàdelle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti,rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di unadeterminata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illecitistessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez.3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01). Da quest’ultima non si può infattiprescindere, giacché la ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all’aspettointellettivo, nella iniziale previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti adeterminate finalità dell’agente e, in relazione al profilo della volontà, nell’elaborazione di unprogramma di massima, ancorché richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriorispecifiche volizioni (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294-01);richiamato, con specifico riferimento alla continuazione trareatoassociativo ereatifine, ilprincipio secondo cui essa sussiste esclusivamente qualora questi ultimi siano statiprogrammati nelle loro linee essenziali sin dal momento della costituzione del sodaliziocriminoso (fra molte, Sez. 1 n.23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430);ritenuto che, nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha fatto buon governo deglianzidetti principi e ha dato argomentato conto della loro applicazione al caso concreto,evidenziando, in maniera esente da illogicità e incongruenze, gli elementi decisivi perescludere l’unicità di disegno criminoso, ossia la distanza temporale (di ben sette anni) tra ifatti di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 giudicati con la sentenza sub 2) e l'epoca dipartecipazione del condannato nel sodalizio finalizzato al traffico di stupefacenti di cui allasentenza sub 1), a dimostrazione dell’inesistenza di un’unica, antecedente, risoluzionecriminosa,in assenza di elementi obiettivi, rinvenibili dalle motivazioni delle sentenze dicondanna ovvero allegati dalla difesa, sulla scorta dei quali inferire l'unitaria anticipatadeliberazione;ritenuto dunque che, a cospetto di tali argomentazioni logiche e plausibili, con cui ilricorrente non si confronta in modo adeguatamente specifico, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualitàdell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della cassa delleammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11615/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta daGIUSEPPE SANTALUCIA - Presidente - Ord. n. sez. 3197/2026PAOLA MASI CC - 26/02/2026EVA TOSCANI - Relatore - R.G.N. 36308/2025GIOVANBATTISTA TONAMARCO MARIA MONACOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:Leto Gaetano, nato a Palermo il 26/12/1980avverso l'ordinanza del 19/09/2025 della Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOConsiderato che Gaetano Leto ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolocon la quale la Corte d'appello di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettatol’istanza intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., inrelazione ai reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, nell’unico motivo, deduceche il giudice a quo avrebbe disatteso le indicazioni della giurisprudenza di legittimità inmateria di criteri identificativi dell’unicità di disegno criminoso, attestato dalla analogia delmodus operandi, dall’ampiezza del programma criminale dell’associazione finalizzata alnarcotraffico tale che «le singole cessioni (…) avrebbero potuto esserne ritenuteespressione», infine dall’erroneità dell’affermazione contenuta nel provvedimento impugnatoriguardante la diversità dei correi perché la contestazione dell’art. 74 dp.r. n. 309 del 1990aveva riguardato anche soggetti rimasti ignoti;ritenuto che il ricorso risulta generico, versato in fatto e non correlato con lamotivazione posta a fondamento del provvedimento di diniego del beneficio;ribadito, invero, il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita,anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, diun’approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento dellacommissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro lineeessenziali (Sez.
U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01) e che l’omogeneitàdelle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti,rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di unadeterminata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illecitistessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez.3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01). Da quest’ultima non si può infattiprescindere, giacché la ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all’aspettointellettivo, nella iniziale previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti adeterminate finalità dell’agente e, in relazione al profilo della volontà, nell’elaborazione di unprogramma di massima, ancorché richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriorispecifiche volizioni (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294-01);richiamato, con specifico riferimento alla continuazione trareatoassociativo ereatifine, ilprincipio secondo cui essa sussiste esclusivamente qualora questi ultimi siano statiprogrammati nelle loro linee essenziali sin dal momento della costituzione del sodaliziocriminoso (fra molte, Sez. 1 n.23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430);ritenuto che, nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha fatto buon governo deglianzidetti principi e ha dato argomentato conto della loro applicazione al caso concreto,evidenziando, in maniera esente da illogicità e incongruenze, gli elementi decisivi perescludere l’unicità di disegno criminoso, ossia la distanza temporale (di ben sette anni) tra ifatti di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 giudicati con la sentenza sub 2) e l'epoca dipartecipazione del condannato nel sodalizio finalizzato al traffico di stupefacenti di cui allasentenza sub 1), a dimostrazione dell’inesistenza di un’unica, antecedente, risoluzionecriminosa,in assenza di elementi obiettivi, rinvenibili dalle motivazioni delle sentenze dicondanna ovvero allegati dalla difesa, sulla scorta dei quali inferire l'unitaria anticipatadeliberazione;ritenuto dunque che, a cospetto di tali argomentazioni logiche e plausibili, con cui ilricorrente non si confronta in modo adeguatamente specifico, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualitàdell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della cassa delleammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI GIUSEPPE SANTALUCIAP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI GIUSEPPE SANTALUCIA