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Ordinanza — n. 11614/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against denial of therapeutic probation for dangerous drug-dependent prisoner.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11614/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appellant's appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the therapeutic probation request. The appellant argued for probation based on therapeutic grounds, but the court found the appeal merely re-litigated issues already properly assessed by the specialized judge. The decision rests on the finding that the prisoner's current dangerousness and refusal to collaborate make the therapeutic program impossible to implement.

Regesto Legislator

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Art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; The court must evaluate the probable success of the therapeutic program considering the convict's dangerousness and the treatment's ability to ensure social reintegration, ruling that probation cannot be granted to a drug-dependent person deemed currently dangerous who refuses collaboration.

Parole chiave

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therapeutic probation drug dependent convict social dangerousness treatment collaboration probation denial Italian criminal law reintegration program ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Corte cost. n. 186 del 2000
Art. 52 d.lgs. 196/2003
ART. 52 D.LGS.196/03

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 16905 del 20/12/2017, Frattasio
Sez. 1, n. 48041 del 09/10/2018, Massimino Salvatore
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Testo completo

XXXXXXXXXXXXXXli avverso l’ordinanza in preambolo,con la quale il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato la sua istanza di ammissioneal beneficio dell’affidamento in prova terapeutico, è manifestamente infondato e, comunque,deduce motivi non consentiti in quanto mera riproposizione di profili di censuraadeguatamente vagliati dal giudice specializzato;ricordato che, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, richiesto per ragioniterapeutiche a norma dell'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ove ricorranoipresuppostisoggettivi e oggettivi per l'applicazione dell'istituto indicati dalla citatadisposizione, il giudice è chiamato a effettuare una complessa valutazione circa il probabileconseguimento delle finalità del programma terapeutico, tenendo conto della pericolosità delcondannato e dell'attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimentosociale (Sez. 1, n. 16905 del 20/12/2017, dep. 2018, Frattasio, Rv. 273293);considerato che, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha correttamentevalorizzato, in senso contrario alla concessione della misura, la pericolosità sociale(emergente non solo dai precedenti penali, ma anche dalle condotte aggressive tenute incarcere) che ha posto in relazione con l'eccessiva ampiezza della stessa e, per tale via , hafatto buon governo del principio secondo cui «L'affidamento in prova per fini terapeutici,dovendo assicurare la prevenzione dei reati, non può essere concesso al condannatotossicodipendente ritenuto attualmente pericoloso, atteso che il programma terapeuticopostula la collaborazione del soggetto interessato, negata in radice dalla sua stessacondizione di persona pericolosa» (Sez. 1, n. 48041, del 09/10/2018, Massimino Salvatore,Rv. 274665);rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentela condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila.In caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi, Depositata in Cancelleria oggia norma dell'art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 11614/2026196/2003 e ss.mm.

Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta daGIUSEPPE SANTALUCIA - Presidente - Ord. n. sez. 3192/2026PAOLA MASI CC - 26/02/2026EVA TOSCANI - Relatore - R.G.N. 36217/2025GIOVANBATTISTA TONAMARCO MARIA MONACOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:XXXXXXXXXXXXXXXXX nato in XXXXXXX il XXXXXXXXXXavverso l'ordinanza del 22/07/2025 del Tribunale di sorveglianza di Firenzedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOConsiderato che il ricorso di XXXXXXXXXXXXXXli avverso l’ordinanza in preambolo,con la quale il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato la sua istanza di ammissioneal beneficio dell’affidamento in prova terapeutico, è manifestamente infondato e, comunque,deduce motivi non consentiti in quanto mera riproposizione di profili di censuraadeguatamente vagliati dal giudice specializzato;ricordato che, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, richiesto per ragioniterapeutiche a norma dell'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ove ricorranoipresuppostisoggettivi e oggettivi per l'applicazione dell'istituto indicati dalla citatadisposizione, il giudice è chiamato a effettuare una complessa valutazione circa il probabileconseguimento delle finalità del programma terapeutico, tenendo conto della pericolosità delcondannato e dell'attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimentosociale (Sez. 1, n. 16905 del 20/12/2017, dep. 2018, Frattasio, Rv. 273293);considerato che, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha correttamentevalorizzato, in senso contrario alla concessione della misura, la pericolosità sociale(emergente non solo dai precedenti penali, ma anche dalle condotte aggressive tenute incarcere) che ha posto in relazione con l'eccessiva ampiezza della stessa e, per tale via , hafatto buon governo del principio secondo cui «L'affidamento in prova per fini terapeutici,dovendo assicurare la prevenzione dei reati, non può essere concesso al condannatotossicodipendente ritenuto attualmente pericoloso, atteso che il programma terapeuticopostula la collaborazione del soggetto interessato, negata in radice dalla sua stessacondizione di persona pericolosa» (Sez. 1, n. 48041, del 09/10/2018, Massimino Salvatore,Rv. 274665);rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentela condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI GIUSEPPE SANTALUCIAIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI GIUSEPPE SANTALUCIAIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.