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Ordinanza — n. 11613/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11613/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11613/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ORDINANZASul ricorso proposto da:Bevilacqua Massimo, nato a Reggio Calabria il 25/12/1979avverso la sentenza del 15/04/2025 della Corte d'appello di Reggio Calabriadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOConsiderato che Massimo Bevilacqua ricorre avverso la sentenza in preambolo, con laquale la Corte di appello di Reggio Calabria, per quanto d’interesse, ha confermato la suacondanna per la contravvenzione di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011 e deduce violazionedi legge e vizio di motivazione in punto di ribadita sussistenza del reato per cui è condanna;rilevato che le censure sono del tutto generiche e, in senso dirimente, che l’imputatoaveva proposto appello avversando esclusivamente la condanna per il reato di cui all’art. 75del menzionato decreto legislativo, per il quale è intervenuta assoluzionerilevato che, invece, con il ricorso egli censura la motivazione in punto di ribaditaaffermazione di responsabilità per l’indicata contravvenzione e che tale motivo non èconsentito siccome non devoluto al Giudice di appello;ritenuto pertanto che la sua deducibilità è preclusa dal disposto di cui all'art. 606,comma 3, cod. proc. pen. poiché, in tema di ricorso per cassazione, la regola desumibile dalcombinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. - secondo cuinon possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello,tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelleche non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua ratio nella necessitàdi evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza disecondo grado con riguardo a un punto del ricorso, non investito dal controllo del giudice diappello, perché non segnalato con i motivi di gravame, punto su cui, quindi, il giudice disecondo grado abbia correttamente omesso di pronunziarsi in quanto esso non era statodevoluto alla sua cognizione (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01;Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577 - 01;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 11613/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 73 d.lgs. n. 159 del 2011 e deduce violazionedi legge e vizio di motivazione in punto di ribadita sussistenza del reato per cui è condanna;rilevato che le censure sono del tutto generiche e, in senso dirimente, che l’imputatoaveva proposto appello avversando esclusivamente la condanna per il reato di cui all’art. 75del menzionato decreto legislativo, per il quale è intervenuta assoluzionerilevato che, invece, con il ricorso egli censura la motivazione in punto di ribaditaaffermazione di responsabilità per l’indicata contravvenzione e che tale motivo non èconsentito siccome non devoluto al Giudice di appello;ritenuto pertanto che la sua deducibilità è preclusa dal disposto di cui all'art. 606,comma 3, cod. proc. pen. poiché, in tema di ricorso per cassazione, la regola desumibile dalcombinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. - secondo cuinon possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello,tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelleche non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua ratio nella necessitàdi evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza disecondo grado con riguardo a un punto del ricorso, non investito dal controllo del giudice diappello, perché non segnalato con i motivi di gravame, punto su cui, quindi, il giudice disecondo grado abbia correttamente omesso di pronunziarsi in quanto esso non era statodevoluto alla sua cognizione (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01;Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577 - 01;

Parole chiave

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motivi di cassazione imputazione per reati di stupefacenti reiterazione di reati penali contravvenzione cognizione del ricorso per cassazione concorso materiale di reati
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Testo completo

ORDINANZASul ricorso proposto da:Bevilacqua Massimo, nato a Reggio Calabria il 25/12/1979avverso la sentenza del 15/04/2025 della Corte d'appello di Reggio Calabriadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOConsiderato che Massimo Bevilacqua ricorre avverso la sentenza in preambolo, con laquale la Corte di appello di Reggio Calabria, per quanto d’interesse, ha confermato la suacondanna per la contravvenzione di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011 e deduce violazionedi legge e vizio di motivazione in punto di ribadita sussistenza del reato per cui è condanna;rilevato che le censure sono del tutto generiche e, in senso dirimente, che l’imputatoaveva proposto appello avversando esclusivamente la condanna per il reato di cui all’art. 75del menzionato decreto legislativo, per il quale è intervenuta assoluzionerilevato che, invece, con il ricorso egli censura la motivazione in punto di ribaditaaffermazione di responsabilità per l’indicata contravvenzione e che tale motivo non èconsentito siccome non devoluto al Giudice di appello;ritenuto pertanto che la sua deducibilità è preclusa dal disposto di cui all'art. 606,comma 3, cod. proc. pen. poiché, in tema di ricorso per cassazione, la regola desumibile dalcombinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. - secondo cuinon possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello,tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelleche non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua ratio nella necessitàdi evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza disecondo grado con riguardo a un punto del ricorso, non investito dal controllo del giudice diappello, perché non segnalato con i motivi di gravame, punto su cui, quindi, il giudice disecondo grado abbia correttamente omesso di pronunziarsi in quanto esso non era statodevoluto alla sua cognizione (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01;Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577 - 01;

Sez. 4, n. 10611 del4/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv. 256631 - 01);ritenuto conseguentemente che il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profilidi colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di unasomma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto allequestioni dedotte, in euro tremila;CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11613/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta daGIUSEPPE SANTALUCIA - Presidente - Ord. n. sez. 3189/2026PAOLA MASI CC - 26/02/2026EVA TOSCANI - Relatore - R.G.N. 36177/2025GIOVANBATTISTA TONAMARCO MARIA MONACOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:Bevilacqua Massimo, nato a Reggio Calabria il 25/12/1979avverso la sentenza del 15/04/2025 della Corte d'appello di Reggio Calabriadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOConsiderato che Massimo Bevilacqua ricorre avverso la sentenza in preambolo, con laquale la Corte di appello di Reggio Calabria, per quanto d’interesse, ha confermato la suacondanna per la contravvenzione di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011 e deduce violazionedi legge e vizio di motivazione in punto di ribadita sussistenza del reato per cui è condanna;rilevato che le censure sono del tutto generiche e, in senso dirimente, che l’imputatoaveva proposto appello avversando esclusivamente la condanna per il reato di cui all’art. 75del menzionato decreto legislativo, per il quale è intervenuta assoluzionerilevato che, invece, con il ricorso egli censura la motivazione in punto di ribaditaaffermazione di responsabilità per l’indicata contravvenzione e che tale motivo non èconsentito siccome non devoluto al Giudice di appello;ritenuto pertanto che la sua deducibilità è preclusa dal disposto di cui all'art. 606,comma 3, cod. proc. pen. poiché, in tema di ricorso per cassazione, la regola desumibile dalcombinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. - secondo cuinon possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello,tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelleche non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua ratio nella necessitàdi evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza disecondo grado con riguardo a un punto del ricorso, non investito dal controllo del giudice diappello, perché non segnalato con i motivi di gravame, punto su cui, quindi, il giudice disecondo grado abbia correttamente omesso di pronunziarsi in quanto esso non era statodevoluto alla sua cognizione (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01;Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577 - 01;

Sez. 4, n. 10611 del4/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv. 256631 - 01);ritenuto conseguentemente che il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profilidi colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di unasomma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto allequestioni dedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI GIUSEPPE SANTALUCIAP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI GIUSEPPE SANTALUCIA