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Ordinanza — n. 11556/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for assault, rejecting alternative justification claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11556/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Luigi Agnelli's appeal inadmissible regarding his conviction for assault under Article 337 of the Penal Code. Agnelli argued that the lower court failed to consider a justification under Article 393-bis due to the officers' response to his aggression and his prior criminal record. The court rejected these claims, finding the lower court's reasoning logically sound and sufficient to address the justification and mitigating circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 393-bis cod. pen.: The Supreme Court holds that an appeal challenging the omission of a justification defense is inadmissible when the lower court has provided a logically coherent and exhaustive assessment of the evidence regarding the defendant's aggressive conduct and the public officials' lawful response.

Parole chiave

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assault conviction justification defense inadmissible appeal aggressive conduct public officials criminal record mitigating circumstances reati violenti

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
42550/25 Agnelli OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.) ed esaminati i motivi di ricorso;
Art. 393-bis cod. pen.
art. 337 cod. pen
42550/25 Agnelli OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.) ed esaminati i motivi di ricorso;
art. 393-bis cod. pen
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGNELLI LUIGI nato a FOGGIA il 16/11/1983 avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;N. 42550/25 Agnelli OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.) ed esaminati i motivi di ricorso; Considerato che il primo motivo si risolve nella richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova che il provvedimento impugnato ha sviluppato con argomentazioni connotate da lineare e coerente logicità, sulla base dell'esauriente disamina dei dati probatori relativi all'omessa applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen., valorizzando le risultanze processuali, con particolare riguardo alle modalità della condotta tenuta dall'imputato ed alla conseguente impossibilità di qualificare come arbitrario l'atto di ufficio, legittimamente posto in essere dai pubblici ufficiali intervenuti in risposta all'atteggiamento aggressivo dell'imputato (si veda pp. 4-5 della sentenza impugnata);

Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del reato contestato è manifestamente infondato, dal momento che la Corte territoriale ha valorizzato, con motivazione puntuale e logicamente adeguata, l'irrilevanza del fatto che l'imputato fosse già conosciuto dalle forze dell'ordine, nonché le concrete modalità aggressive della condotta (si veda p. 5 della sentenza impugnata); Ritenuto che anche il terzo motivo, che censura il vizio di motivazione circa la negata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non si confronta con le argomentazioni sviluppate dalla Corte territoriale che ha tenuto in considerazione i numerosi precedenti penali sintomatici di una personalità negativa dell'imputato, nonché le complessive modalità dell'azione (si veda p. 6 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 11556 - 26 ANGELO COSTANZO - Presidente - Ord. n. sez. 3959/2026 MARIA SILVIA GIORGI - Relatore - CC - 06/03/2026 RICCARDO AMOROSO R.G.N. 42550/2025 PIETRO SILVESTRI FEDERICA TONDIN ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGNELLI LUIGI nato a FOGGIA il 16/11/1983 avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;N. 42550/25 Agnelli OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.) ed esaminati i motivi di ricorso;

Considerato che il primo motivo si risolve nella richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova che il provvedimento impugnato ha sviluppato con argomentazioni connotate da lineare e coerente logicità, sulla base dell'esauriente disamina dei dati probatori relativi all'omessa applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen., valorizzando le risultanze processuali, con particolare riguardo alle modalità della condotta tenuta dall'imputato ed alla conseguente impossibilità di qualificare come arbitrario l'atto di ufficio, legittimamente posto in essere dai pubblici ufficiali intervenuti in risposta all'atteggiamento aggressivo dell'imputato (si veda pp. 4-5 della sentenza impugnata);

Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del reato contestato è manifestamente infondato, dal momento che la Corte territoriale ha valorizzato, con motivazione puntuale e logicamente adeguata, l'irrilevanza del fatto che l'imputato fosse già conosciuto dalle forze dell'ordine, nonché le concrete modalità aggressive della condotta (si veda p. 5 della sentenza impugnata); Ritenuto che anche il terzo motivo, che censura il vizio di motivazione circa la negata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non si confronta con le argomentazioni sviluppate dalla Corte territoriale che ha tenuto in considerazione i numerosi precedenti penali sintomatici di una personalità negativa dell'imputato, nonché le complessive modalità dell'azione (si veda p. 6 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MP.Q.M