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Ordinanza — n. 11551/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for genericity regarding criminal conduct and sentencing justification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11551/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed Domenico Capuano's appeal against the Bari Court of Appeal's judgment, ruling both grounds were too generic. The appellant argued against the integration of the crime and the severity of the penalty, but the court noted the lower court had already detailed the defendant's imprudent driving during his police evasion. Consequently, the court rejected the lack of motivation claims and ordered the appellant to pay procedural costs and fines totaling €3,000.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 595 c.p.p.: Appeals must be specific and grounded in the facts; generic criticisms of the lower court's reasoning or sentencing without pointing to specific errors result in inadmissibility.

Parole chiave

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generic appeal grounds criminal conduct integration sentencing justification inadmissibility of appeal procedural costs order guida nonostante revoca della patente superamento del limite di velocità infrazioni alle norme della circolazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPUANO DOMENICO nato a BARLETTA il 26/04/1972 avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;RG.30884/25 ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata dal giudice di merito, in merito all'accertamento delle condotte di reato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Bari, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla integrazione del reato, evidenziando le modalità imprudenti della condotta di guida tenuta dall'imputato durante la sua fuga in auto per sottrarsi al controllo da parte delle forze dell'ordine, così da escludere con adeguate argomentazioni la tesi difensiva della involontarietà della condotta e della possibile arbitrarietà dell'azione di controllo posta in essere dagli agenti operanti; ritenuto che il secondo motivo è del tutto generico rispetto al trattamento sanzionatorio che è stato adeguatamente motivato nelle sentenze di merito; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE 11551 - 26 Composta da: ANGELO COSTANZO - Presidente - Ord. n. sez. 3890/2026 MARIA SILVIA GIORGI CC - 06/03/2026 RICCARDO AMOROSO - Relatore - R.G.N. 30884/2025 PIETRO SILVESTRI FEDERICA TONDIN ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPUANO DOMENICO nato a BARLETTA il 26/04/1972 avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;RG.30884/25 ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata dal giudice di merito, in merito all'accertamento delle condotte di reato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Bari, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla integrazione del reato, evidenziando le modalità imprudenti della condotta di guida tenuta dall'imputato durante la sua fuga in auto per sottrarsi al controllo da parte delle forze dell'ordine, così da escludere con adeguate argomentazioni la tesi difensiva della involontarietà della condotta e della possibile arbitrarietà dell'azione di controllo posta in essere dagli agenti operanti; ritenuto che il secondo motivo è del tutto generico rispetto al trattamento sanzionatorio che è stato adeguatamente motivato nelle sentenze di merito; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.MP.Q.M