Ordinanza — n. 11549/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAORDINANZA sul ricorso proposto da: MARI CARMINE nato a SALERNO il 24/11/1963 avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;Rg. 30738/25 Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente in punto di motivazione rafforzata è manifestamente infondato, atteso che la motivazione della Corte di appello di Salerno, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla correlazione tra la minaccia e l'atto di ufficio, dando conto delle ragioni del ribaltamento della decisione, essendo del tutto irrilevante che le minacce siano state indirizzate nei confronti di uno solo degli agenti operanti e che non siano state percepite dagli altri, essendo anche irrilevante che le minacce non abbiano esercitato un effetto sul concreto verificarsi di un impedimento che abbia ostacolato il compimento dell'attività di ufficio; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 11549/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 30738/25 Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente in punto di motivazione rafforzata è manifestamente infondato, atteso che la motivazione della Corte di appello di Salerno, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla correlazione tra la minaccia e l'atto di ufficio, dando conto delle ragioni del ribaltamento della decisione, essendo del tutto irrilevante che le minacce siano state indirizzate nei confronti di uno solo degli agenti operanti e che non siano state percepite dagli altri, essendo anche irrilevante che le minacce non abbiano esercitato un effetto sul concreto verificarsi di un impedimento che abbia ostacolato il compimento dell'attività di ufficio; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
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ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARI CARMINE nato a SALERNO il 24/11/1963 avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;Rg. 30738/25 Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente in punto di motivazione rafforzata è manifestamente infondato, atteso che la motivazione della Corte di appello di Salerno, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla correlazione tra la minaccia e l'atto di ufficio, dando conto delle ragioni del ribaltamento della decisione, essendo del tutto irrilevante che le minacce siano state indirizzate nei confronti di uno solo degli agenti operanti e che non siano state percepite dagli altri, essendo anche irrilevante che le minacce non abbiano esercitato un effetto sul concreto verificarsi di un impedimento che abbia ostacolato il compimento dell'attività di ufficio; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 11549 -26ANGELO COSTANZO - Presidente - Ord. n. sez. 3884/2026 MARIA SILVIA GIORGI CC - 06/03/2026 RICCARDO AMOROSO - Relatore - R.G.N. 30738/2025 PIETRO SILVESTRI FEDERICA TONDIN ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARI CARMINE nato a SALERNO il 24/11/1963 avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;Rg. 30738/25 Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente in punto di motivazione rafforzata è manifestamente infondato, atteso che la motivazione della Corte di appello di Salerno, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla correlazione tra la minaccia e l'atto di ufficio, dando conto delle ragioni del ribaltamento della decisione, essendo del tutto irrilevante che le minacce siano state indirizzate nei confronti di uno solo degli agenti operanti e che non siano state percepite dagli altri, essendo anche irrilevante che le minacce non abbiano esercitato un effetto sul concreto verificarsi di un impedimento che abbia ostacolato il compimento dell'attività di ufficio; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.MP.Q.M