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Ordinanza — n. 11546/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11546/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11546/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBERTI CONCETTA nato a CATANIA il 16/12/1973 avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;RG. 30688/25 Ritenuto che il motivo unico di ricorso è manifestamente infondato atteso che la tardività della citazione dell'imputato non integra un'ipotesi di mancata citazione dello stesso, ma determina una nullità di ordine generale e a regime intermedio, che deve essere eccepita nella prima occasione processuale utile dal difensore (dagli atti si evince che all'udienza del 3 luglio 2025 la nullità non è stata eccepita dal difensore); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 11546/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 30688/25 Ritenuto che il motivo unico di ricorso è manifestamente infondato atteso che la tardività della citazione dell'imputato non integra un'ipotesi di mancata citazione dello stesso, ma determina una nullità di ordine generale e a regime intermedio, che deve essere eccepita nella prima occasione processuale utile dal difensore (dagli atti si evince che all'udienza del 3 luglio 2025 la nullità non è stata eccepita dal difensore); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

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eccezioni processuali tardive anticipo spese tardivo tempestività dell'inoltro notifica tardiva dei difetti ritardo ingiustificato dell'azione penale dichiarazione fiscale tardiva

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBERTI CONCETTA nato a CATANIA il 16/12/1973 avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;RG. 30688/25 Ritenuto che il motivo unico di ricorso è manifestamente infondato atteso che la tardività della citazione dell'imputato non integra un'ipotesi di mancata citazione dello stesso, ma determina una nullità di ordine generale e a regime intermedio, che deve essere eccepita nella prima occasione processuale utile dal difensore (dagli atti si evince che all'udienza del 3 luglio 2025 la nullità non è stata eccepita dal difensore); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALEComposta da: 1 i 5 4 6 26ANGELO COSTANZO - Presidente - Ord. n. sez. 3878/2026 MARIA SILVIA GIORGI CC - 06/03/2026 RICCARDO AMOROSO - Relatore - R.G.N. 30688/2025 PIETRO SILVESTRI FEDERICA TONDIN ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBERTI CONCETTA nato a CATANIA il 16/12/1973 avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;RG. 30688/25 Ritenuto che il motivo unico di ricorso è manifestamente infondato atteso che la tardività della citazione dell'imputato non integra un'ipotesi di mancata citazione dello stesso, ma determina una nullità di ordine generale e a regime intermedio, che deve essere eccepita nella prima occasione processuale utile dal difensore (dagli atti si evince che all'udienza del 3 luglio 2025 la nullità non è stata eccepita dal difensore); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.MP.Q.M