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Ordinanza — n. 11544/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11544/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11544/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGAVRILOAIEI FLORIN nato il 06/03/1975 avverso la sentenza del 14/07/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;Rg. 30680/25 Ritenuto che il motivo di appello relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche era stato formulato in modo assolutamente generico sulla base di una apodittica diversa valutazione della gravità dei fatti e del loro disvalore, senza alcuna disamina critica delle argomentazioni della sentenza di primo grado; ritenuto che la genericità del motivo, in assenza di un confronto con le valutazioni della sentenza di merito ne determina l'inammissibilità, con la conseguente manifesta infondatezza del motivo di ricorso per cassazione che deraincia un vizio di motivazione insussistente anche a fronte dell'accoglimento dell'appello in relazione alla disposta applicazione in luogo della pena detentiva di una pena pecuniaria dell'importo di 250 euro di multa; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 11544/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 30680/25 Ritenuto che il motivo di appello relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche era stato formulato in modo assolutamente generico sulla base di una apodittica diversa valutazione della gravità dei fatti e del loro disvalore, senza alcuna disamina critica delle argomentazioni della sentenza di primo grado; ritenuto che la genericità del motivo, in assenza di un confronto con le valutazioni della sentenza di merito ne determina l'inammissibilità, con la conseguente manifesta infondatezza del motivo di ricorso per cassazione che deraincia un vizio di motivazione insussistente anche a fronte dell'accoglimento dell'appello in relazione alla disposta applicazione in luogo della pena detentiva di una pena pecuniaria dell'importo di 250 euro di multa; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

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motivi di cassazione errore nella commisurazione della pena revisione della sentenza penale fissazione della multa modalità di calcolo dell'ammenda multa disciplinare all'avvocato

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGAVRILOAIEI FLORIN nato il 06/03/1975 avverso la sentenza del 14/07/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;Rg. 30680/25 Ritenuto che il motivo di appello relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche era stato formulato in modo assolutamente generico sulla base di una apodittica diversa valutazione della gravità dei fatti e del loro disvalore, senza alcuna disamina critica delle argomentazioni della sentenza di primo grado; ritenuto che la genericità del motivo, in assenza di un confronto con le valutazioni della sentenza di merito ne determina l'inammissibilità, con la conseguente manifesta infondatezza del motivo di ricorso per cassazione che deraincia un vizio di motivazione insussistente anche a fronte dell'accoglimento dell'appello in relazione alla disposta applicazione in luogo della pena detentiva di una pena pecuniaria dell'importo di 250 euro di multa; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 11 544- 26 ANGELO COSTANZO - Presidente - Ord. n. sez. 3874/2026 MARIA SILVIA GIORGI CC - 06/03/2026 RICCARDO AMOROSO - Relatore - R.G.N. 30680/2025 PIETRO SILVESTRI FEDERICA TONDIN ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGAVRILOAIEI FLORIN nato il 06/03/1975 avverso la sentenza del 14/07/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;Rg. 30680/25 Ritenuto che il motivo di appello relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche era stato formulato in modo assolutamente generico sulla base di una apodittica diversa valutazione della gravità dei fatti e del loro disvalore, senza alcuna disamina critica delle argomentazioni della sentenza di primo grado; ritenuto che la genericità del motivo, in assenza di un confronto con le valutazioni della sentenza di merito ne determina l'inammissibilità, con la conseguente manifesta infondatezza del motivo di ricorso per cassazione che deraincia un vizio di motivazione insussistente anche a fronte dell'accoglimento dell'appello in relazione alla disposta applicazione in luogo della pena detentiva di una pena pecuniaria dell'importo di 250 euro di multa; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.MP.Q.M