Ordinanza — n. 11543/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAORDINANZA sul ricorso proposto da: CACCAVALE BENITO nato a ACERRA il 26/11/1996 avverso la sentenza del 06/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;RG.30649/25 Ritenuto che i due motivi dedotti dal ricorrente in punto di c.d. resistenza passiva e di tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p. sono affetti da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Napoli che ha rivalutato l'accertamento della responsabilità e la gravità del fatto, fornendo una motivazione del tutto adeguata ed esaustiva dando conto delle obiezioni contenute nei motivi di appello, reiterati in questa sede senza neppure evidenziare alcuna illogicità del percorso argomentativo della sentenza di merito; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 11543/2026 — snpen · Corte di Cassazione: resistenza passiva e di tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p. sono affetti da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Napoli che ha rivalutato l'accertamento della responsabilità e la gravità del fatto, fornendo una motivazione del tutto adeguata ed esaustiva dando conto delle obiezioni contenute nei motivi di appello, reiterati in questa sede senza neppure evidenziare alcuna illogicità del percorso argomentativo della sentenza di merito; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
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ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACCAVALE BENITO nato a ACERRA il 26/11/1996 avverso la sentenza del 06/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;RG.30649/25 Ritenuto che i due motivi dedotti dal ricorrente in punto di c.d. resistenza passiva e di tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p. sono affetti da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Napoli che ha rivalutato l'accertamento della responsabilità e la gravità del fatto, fornendo una motivazione del tutto adeguata ed esaustiva dando conto delle obiezioni contenute nei motivi di appello, reiterati in questa sede senza neppure evidenziare alcuna illogicità del percorso argomentativo della sentenza di merito; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE 11543 - 26 Composta da: ANGELO COSTANZO - Presidente - Ord. n. sez. 3872/2026 MARIA SILVIA GIORGI CC - 06/03/2026 RICCARDO AMOROSO - Relatore - R.G.N. 30649/2025 PIETRO SILVESTRI FEDERICA TONDIN ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACCAVALE BENITO nato a ACERRA il 26/11/1996 avverso la sentenza del 06/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;RG.30649/25 Ritenuto che i due motivi dedotti dal ricorrente in punto di c.d. resistenza passiva e di tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p. sono affetti da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Napoli che ha rivalutato l'accertamento della responsabilità e la gravità del fatto, fornendo una motivazione del tutto adeguata ed esaustiva dando conto delle obiezioni contenute nei motivi di appello, reiterati in questa sede senza neppure evidenziare alcuna illogicità del percorso argomentativo della sentenza di merito; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.MP.Q.M