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Ordinanza — n. 11542/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for genericity, upholding lower court's application of Art. 131-bis Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11542/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed Vincenzo Rivieccio's appeal against the Naples Court of Appeal's decision regarding the non-application of Article 131-bis of the Penal Code. The appellant argued the lower court failed to properly assess the gravity and intent of the offense, but the Supreme Court found the appellate judgment sufficiently reasoned based on the duration and nocturnal nature of the removal. Consequently, the appeal was rejected for being generic and lacking specific grounds to challenge the detailed factual evaluation already made.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to provide specific arguments against the lower court's detailed and logically sound factual assessment regarding the gravity of the offense and the intensity of intent.

Parole chiave

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generic appeal grounds Art. 131-bis Penal Code non-application of law inadmissibility of appeal factual assessment review riscossione di pene pecuniarie punibilità responsabilità scemata

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
30648/25 Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Napoli, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in riferimento alla non applicazione dell'art. 131-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
30648/25 Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Napoli, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in riferimento alla non applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 c.p
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIVIECCIO VINCENZO nato a TORRE DEL GRECO il 09/08/1982 avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;RG. 30648/25 Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Napoli, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in riferimento alla non applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. sia sotto il profilo della gravità del fatto che dell'intensità del dolo, considerate le valutazioni espresse sulle ragioni e la durata e modalità dell'allontanamento (in tempo di notte) che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 11542 - 26 ANGELO COSTANZO - Presidente - Ord. n. sez. 3871/2026 MARIA SILVIA GIORGI CC - 06/03/2026 RICCARDO AMOROSO - Relatore - R.G.N. 30648/2025 PIETRO SILVESTRI FEDERICA TONDIN ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIVIECCIO VINCENZO nato a TORRE DEL GRECO il 09/08/1982 avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;RG. 30648/25 Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Napoli, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in riferimento alla non applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. sia sotto il profilo della gravità del fatto che dell'intensità del dolo, considerate le valutazioni espresse sulle ragioni e la durata e modalità dell'allontanamento (in tempo di notte) che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.MP.Q.M