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Ordinanza — n. 11537/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as generic, ruling prior record properly evaluated for recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11537/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed Giuseppe Bevilacqua's appeal against the Naples Court of Appeal's sentencing decision. The appellant argued regarding recidivism and penalty determination, but the court found his grounds generic and unsupported by specific evidence. Consequently, the court ruled that the lower court had correctly assessed the continuity, frequency, and nature of the prior crimes to justify the severe punishment.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: An appeal challenging recidivism and sentencing is inadmissible if the grounds are generic and fail to demonstrate that the lower court's evaluation of prior criminal history was arbitrary or insufficiently reasoned.

Parole chiave

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recidivism evaluation generic appeal grounds penalty determination continuity of crimes inadmissible appeal criminal procedure costs periculum societatis recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 617 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA GIUSEPPE nato a NAPOLI il 14/08/1990 avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;RG.30608/25 Ritenuto che i motivi di ricorso sulla recidiva, sulla determinazione della pena e sull'aumento per continuazione sono generici, atteso che contrariamente a quanto dedotto, la motivazione non è incentrata solo sulla sussistenza dei precedenti penali ma gli stessi sono stati valutati in rapporto alla loro continuità nel tempo, alla frequenza ed epoca, oltre che alla natura, e quindi in modo coerente ed esaustivo a fondamento del giudizio di maggiore pericolosità in rapporto al reato commesso, con la conseguente giustificazione del gravoso trattamento sanzionatorio; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE 11537 - 2€ Composta da: ANGELO COSTANZO - Presidente - Ord. n. sez. 3864/2026 MARIA SILVIA GIORGI CC - 06/03/2026 RICCARDO AMOROSO - Relatore - R.G.N. 30608/2025 PIETRO SILVESTRI FEDERICA TONDIN ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA GIUSEPPE nato a NAPOLI il 14/08/1990 avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;RG.30608/25 Ritenuto che i motivi di ricorso sulla recidiva, sulla determinazione della pena e sull'aumento per continuazione sono generici, atteso che contrariamente a quanto dedotto, la motivazione non è incentrata solo sulla sussistenza dei precedenti penali ma gli stessi sono stati valutati in rapporto alla loro continuità nel tempo, alla frequenza ed epoca, oltre che alla natura, e quindi in modo coerente ed esaustivo a fondamento del giudizio di maggiore pericolosità in rapporto al reato commesso, con la conseguente giustificazione del gravoso trattamento sanzionatorio; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.MP.Q.M