Italian Supreme Court dismisses appeal for genericity regarding domestic violence arrest continuation and non-punishment causes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed Nunzio Fortuna's appeal against the Catania Court of Appeal's decision regarding the continuation of his arrest for domestic violence. The appellant argued for non-punishment under Article 131 bis of the Penal Code and requested generic mitigating circumstances, but the lower court had already provided adequate reasoning on the habitual nature of the conduct and the invalidity of the defendant's justifications. The Court ruled that the appeal grounds were too generic and lacked specific arguments to warrant a re-evaluation of the facts or legal application.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and the lower court has already provided adequate motivation on the facts and legal issues, precluding a different evaluation in the court of cassation.
Parole chiave
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ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORTUNA NUNZIO nato a CATANIA il 02/06/1993 avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;RG.30550/25 Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Catania, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito all'accertamento del reato e del dolo, atteso che la notifica del provvedimento era relativa alla prosecuzione della misura cautelare degli arresti donniciliari cui l'imputato era già sottoposto con provvedimenti a lui noti; rilevato che anche i residui motivi dedotto per la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art.131 bis c.p. e del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sono ugualmente aspecifici, avendo la Corte di merito fornito adeguata motivazione su tali punti, considerate le valutazioni espresse sull'inattendibilità delle giustificazioni rese dall'imputato sulle ragioni ed i motivi della violazione, sull'abitualità delle condotte, che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE 11534-26 Composta da: ANGELO COSTANZO - Presidente - Ord. n. sez. 3855/2026 MARIA SILVIA GIORGI CC - 06/03/2026 RICCARDO AMOROSO - Relatore - R.G.N. 30550/2025 PIETRO SILVESTRI FEDERICA TONDIN ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORTUNA NUNZIO nato a CATANIA il 02/06/1993 avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;RG.30550/25 Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Catania, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito all'accertamento del reato e del dolo, atteso che la notifica del provvedimento era relativa alla prosecuzione della misura cautelare degli arresti donniciliari cui l'imputato era già sottoposto con provvedimenti a lui noti; rilevato che anche i residui motivi dedotto per la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art.131 bis c.p. e del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sono ugualmente aspecifici, avendo la Corte di merito fornito adeguata motivazione su tali punti, considerate le valutazioni espresse sull'inattendibilità delle giustificazioni rese dall'imputato sulle ragioni ed i motivi della violazione, sull'abitualità delle condotte, che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.MP.Q.M