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Ordinanza — n. 11530/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11530/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11530/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GISI STEFANO nato a AVELLINO il 12/12/1969 avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;RG. 30498/25 ritenuto che le deduzioni sviluppate nei tre motivi di ricorso concernendo l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Napoli che ha fornito una congrua e adeguata motivazione in merito all'accertamento dei reati ascritti (artt. 337- 341-bis -582-651 c.p.) avendo dato coerentemente pieno credito alla informativa degli agenti operanti, stante anche la scelta del giudizio abbreviato; ritenuto che anche le deduzioni in punto di erronea qualificazione giuridica con riguardo al reato di cui all'art. 651 c.p. sono generiche, perché si risolvono nella riproposizione delle medesime questioni già affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate; ritenuto che la memoria difensiva dell'avv.

Regesto Legislator

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art. 651 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 11530/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 30498/25 ritenuto che le deduzioni sviluppate nei tre motivi di ricorso concernendo l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Napoli che ha fornito una congrua e adeguata motivazione in merito all'accertamento dei reati ascritti (artt. 337- 341-bis -582-651 c.p.) avendo dato coerentemente pieno credito alla informativa degli agenti operanti, stante anche la scelta del giudizio abbreviato; ritenuto che anche le deduzioni in punto di erronea qualificazione giuridica con riguardo al reato di cui all'art. 651 c.p. sono generiche, perché si risolvono nella riproposizione delle medesime questioni già affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate; ritenuto che la memoria difensiva dell'avv.

Parole chiave

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divieto di rappresentanza dell'avvocato perseguimento penale per diffamazione facoltà di astenersi dal testimoniare procedura di ricusazione permesso di promuovere un procedimento penale censure di diritto costituzionale

Disposizioni normative citate

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art. 651 c.p
337- 341-bis -582-651 c.p.) avendo dato coerentemente pieno credito alla informativa degli agenti operanti, stante anche la scelta del giudizio abbreviato; ritenuto che anche le deduzioni in punto di erronea qualificazione giuridica con riguardo al reato di cui all'art. 651 c.p.
art. 616 c.p
Annibale Schettino rivolta a contestare l'inammissibilità del ricorso non fa che reiterare le medesime censure connotate dai medesimi profili di genericità e conseguente inammissibilità; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GISI STEFANO nato a AVELLINO il 12/12/1969 avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;RG. 30498/25 ritenuto che le deduzioni sviluppate nei tre motivi di ricorso concernendo l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Napoli che ha fornito una congrua e adeguata motivazione in merito all'accertamento dei reati ascritti (artt. 337- 341-bis -582-651 c.p.) avendo dato coerentemente pieno credito alla informativa degli agenti operanti, stante anche la scelta del giudizio abbreviato; ritenuto che anche le deduzioni in punto di erronea qualificazione giuridica con riguardo al reato di cui all'art. 651 c.p. sono generiche, perché si risolvono nella riproposizione delle medesime questioni già affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate; ritenuto che la memoria difensiva dell'avv.

Annibale Schettino rivolta a contestare l'inammissibilità del ricorso non fa che reiterare le medesime censure connotate dai medesimi profili di genericità e conseguente inammissibilità; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 1 1 5 3 - 2 6 ANGELO COSTANZO - Presidente - Ord. n. sez. 3848/2026 MARIA SILVIA GIORGI CC - 06/03/2026 RICCARDO AMOROSO - Relatore - R.G.N. 30498/2025 PIETRO SILVESTRI FEDERICA TONDIN ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da:

DI GISI STEFANO nato a AVELLINO il 12/12/1969 avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;RG. 30498/25 ritenuto che le deduzioni sviluppate nei tre motivi di ricorso concernendo l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Napoli che ha fornito una congrua e adeguata motivazione in merito all'accertamento dei reati ascritti (artt. 337- 341-bis -582-651 c.p.) avendo dato coerentemente pieno credito alla informativa degli agenti operanti, stante anche la scelta del giudizio abbreviato; ritenuto che anche le deduzioni in punto di erronea qualificazione giuridica con riguardo al reato di cui all'art. 651 c.p. sono generiche, perché si risolvono nella riproposizione delle medesime questioni già affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate; ritenuto che la memoria difensiva dell'avv.

Annibale Schettino rivolta a contestare l'inammissibilità del ricorso non fa che reiterare le medesime censure connotate dai medesimi profili di genericità e conseguente inammissibilità; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.Mtr C.A,r 2 if Fui:P.Q.Mtr C.A,r 2 if Fui: