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Ordinanza — n. 11528/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11528/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11528/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIGLIO MARCO nato a CASERTA il 06/05/1979 avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;RG .30471/25 Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti in merito all'accertamento della sussistenza degli elementi di integrazione del delitto previsto dall'art. 341- bis c.p., tenuto conto della genericità delle censure che non si confrontano con la motivata presenza di più persone, estranee all'ufficio e diverse dalle persone offese; ritenuto, quanto al secondo motivo, che la mancata applicazione della pena sostitutiva pecuniaria non è stata dedotta con i motivi di appello, e che il rigetto del concordato in appello non è suscettibile di ricorso per cassazione, proprio in ragione della possibilità per l'imputato appellante di riproporre nel giudizio di appello le proprie deduzioni (cfr.

Regesto Legislator

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art. 341- bis c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 11528/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 341- bis c.p., tenuto conto della genericità delle censure che non si confrontano con la motivata presenza di più persone, estranee all'ufficio e diverse dalle persone offese; ritenuto, quanto al secondo motivo, che la mancata applicazione della pena sostitutiva pecuniaria non è stata dedotta con i motivi di appello, e che il rigetto del concordato in appello non è suscettibile di ricorso per cassazione, proprio in ragione della possibilità per l'imputato appellante di riproporre nel giudizio di appello le proprie deduzioni (cfr.

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie modalità di calcolo dell'ammenda ammende per infrazione procedurale sanzione internazionale sanzione penale risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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art. 341- bis c.p
art. 616 c.p
289005); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIGLIO MARCO nato a CASERTA il 06/05/1979 avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;RG .30471/25 Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti in merito all'accertamento della sussistenza degli elementi di integrazione del delitto previsto dall'art. 341- bis c.p., tenuto conto della genericità delle censure che non si confrontano con la motivata presenza di più persone, estranee all'ufficio e diverse dalle persone offese; ritenuto, quanto al secondo motivo, che la mancata applicazione della pena sostitutiva pecuniaria non è stata dedotta con i motivi di appello, e che il rigetto del concordato in appello non è suscettibile di ricorso per cassazione, proprio in ragione della possibilità per l'imputato appellante di riproporre nel giudizio di appello le proprie deduzioni (cfr.

Sez. 6 n. 17875 del 22/04/2022, Rv. 283464; Sez. U, n. 2647 del 10/07/2025 Rv. 289005); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE 11528 -26Composta da: ANGELO COSTANZO - Presidente - Ord. n. sez. 3842/2026 MARIA SILVIA GIORGI CC - 06/03/2026 RICCARDO AMOROSO - Relatore - R.G.N. 30471/2025 PIETRO SILVESTRI FEDERICA TONDIN ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da:

GIGLIO MARCO nato a CASERTA il 06/05/1979 avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;RG .30471/25 Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti in merito all'accertamento della sussistenza degli elementi di integrazione del delitto previsto dall'art. 341- bis c.p., tenuto conto della genericità delle censure che non si confrontano con la motivata presenza di più persone, estranee all'ufficio e diverse dalle persone offese; ritenuto, quanto al secondo motivo, che la mancata applicazione della pena sostitutiva pecuniaria non è stata dedotta con i motivi di appello, e che il rigetto del concordato in appello non è suscettibile di ricorso per cassazione, proprio in ragione della possibilità per l'imputato appellante di riproporre nel giudizio di appello le proprie deduzioni (cfr.

Sez. 6 n. 17875 del 22/04/2022, Rv. 283464; Sez. U, n. 2647 del 10/07/2025 Rv. 289005); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.MP.Q.M