Italian Court dismisses appeal against plea bargain for alleging insufficient reasoning rather than legal violation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Dajani Xhulio inadmissible without formalities. The defendant argued that the trial court failed to evaluate conditions for acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code, citing a lack of reasoning. The court ruled that under the new procedural law, appeals are strictly limited to specific legal violations, such as errors in legal qualification or sentencing, and do not cover general defects in the judgment's reasoning. Consequently, the burden was on the appellant to demonstrate a specific breach of law, which was not met, leading to the dismissal and an order to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain judgments are restricted to specific statutory grounds for legal violation and cannot be based solely on alleged deficiencies in the reasoning of the decision.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAJANI XULIO ( CUI 06QXH3D ) nato a SHQIPTARE( ALBANIA) il 11/05/2003 avverso la sentenza del 29/04/2025 del TRIBUNALE di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso presentato dal difensore di Dajani Xhulio contro la sentenza n.1825/2025, con cui il Tribunale di Torino ha applicato in data 29 aprile 2025 la pena ex art. 444 cod proc. pen. per reato di cui agli artt. di cui all'art. 385 cod. pen., è inammissibile. Con il ricorso si impugna l'anzidetta sentenza di patteggiamento, deducendo il vizio di motivazione per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod, proc. pen. con censure che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Il riferimento ai predetti aspetti della decisione è rivolto chiaramente alla violazione della legge, e non anche alla carente motivazione della decisione con riguardo ai predetti punti della decisione. Quindi è onere del ricorrente indicare le ragioni per le quali rispetto ai predetti punti della decisione siano state violate le norme di legge che ne disciplinano i relativi presupposti, non essendo sufficiente limitarsi a denunciare il vizio della motivazione. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014;
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge. REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE 26 Composta da: 11527 -ANGELO COSTANZO - Presidente - Ord. n. sez. 3840/2026 MARIA SILVIA GIORGI CC - 06/03/2026 RICCARDO AMOROSO - Relatore - R.G.N. 30440/2025 PIETRO SILVESTRI FEDERICA TONDIN ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da:
DAJANI XULIO ( CUI 06QXH3D ) nato a SHQIPTARE( ALBANIA) il 11/05/2003 avverso la sentenza del 29/04/2025 del TRIBUNALE di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso presentato dal difensore di Dajani Xhulio contro la sentenza n.1825/2025, con cui il Tribunale di Torino ha applicato in data 29 aprile 2025 la pena ex art. 444 cod proc. pen. per reato di cui agli artt. di cui all'art. 385 cod. pen., è inammissibile. Con il ricorso si impugna l'anzidetta sentenza di patteggiamento, deducendo il vizio di motivazione per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod, proc. pen. con censure che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Il riferimento ai predetti aspetti della decisione è rivolto chiaramente alla violazione della legge, e non anche alla carente motivazione della decisione con riguardo ai predetti punti della decisione. Quindi è onere del ricorrente indicare le ragioni per le quali rispetto ai predetti punti della decisione siano state violate le norme di legge che ne disciplinano i relativi presupposti, non essendo sufficiente limitarsi a denunciare il vizio della motivazione. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014;
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge. P.Q.MP.Q.M