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Ordinanza — n. 11525/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as arguments are generic and lower court reasoning was adequate.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11525/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the appeal filed by Amara El Mehdi against the Ancona Court of Appeal's judgment. The appellant argued against the court's re-evaluation of liability and sentencing, but the Supreme Court found these arguments to be absolutely generic. Consequently, the court ruled that the lower court's reasoning was sufficient and exhaustive, leading to the rejection of the appeal and a ruling against the appellant for procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are absolutely generic and fail to demonstrate any illogicality in the lower court's reasoning, which must be deemed adequate and exhaustive.

Parole chiave

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generic appeal grounds inadmissible appeal sufficient lower court reasoning procedural costs criminal appeal dismissal modalità di calcolo dell'ammenda sanzioni pecuniarie spese legali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMARA EL MEHDI nato il 09/04/2001 avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;RG.30412/25 Ritenuto che i due motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Ancona che ha rivalutato l'accertamento della responsabilità ed il trattamento sanzionatorio, fornendo una motivazione del tutto adeguata ed esaustiva dando conto delle obiezioni contenute nei motivi di appello, reiterati in questa sede senza neppure evidenziare alcuna illogicità del percorso argomentativo della sentenza di merito; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 11525- 26 ANGELO COSTANZO - Presidente - Ord. n. sez. 3838/2026 MARIA SILVIA GIORGI CC - 06/03/2026 RICCARDO AMOROSO - Relatore - R.G.N. 30412/2025 PIETRO SILVESTRI FEDERICA TONDIN ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMARA EL MEHDI nato il 09/04/2001 avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;RG.30412/25 Ritenuto che i due motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Ancona che ha rivalutato l'accertamento della responsabilità ed il trattamento sanzionatorio, fornendo una motivazione del tutto adeguata ed esaustiva dando conto delle obiezioni contenute nei motivi di appello, reiterati in questa sede senza neppure evidenziare alcuna illogicità del percorso argomentativo della sentenza di merito; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.MP.Q.M