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Ordinanza — n. 11520/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as appellate court reduced sentence without violating reformatio in peius prohibition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11520/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed Sharon Spinelli's appeal against the Perugia Court of Appeal's decision. The appellate court, acting as a remand court following a prior annulment, had appropriately recalculated the sentence by applying mitigating circumstances and reducing the penalty. The Court ruled the appeal was manifestly unfounded because the reduction did not violate the prohibition of reformatio in peius.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; The prohibition of reformatio in peius does not prevent an appellate court from reducing a sentence when doing so follows a prior annulment and applies valid mitigating circumstances.

Parole chiave

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reformatio in peius appellate review sentence reduction remand court manifestly unfounded appeal mitigating circumstances procedural costs sospensione di pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI SHARON nato a ATRI il 24/01/1993 avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;RG. 30334/25 Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello di Perugia, quale giudice di rinvio, decidendo a seguito dell'annullamento disposto dalla Corte di Cassazione, ha adeguatamente riveduto il computo della pena, applicando le attenuanti riconosciute come prevalenti e riducendo la pena inflitta, senza alcuna violazione del divieto di reformatio in peius; ritenuto che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 41520-26ANGELO COSTANZO - Presidente - Ord. n. sez. 3830/2026 MARIA SILVIA GIORGI CC - 06/03/2026 RICCARDO AMOROSO - Relatore - R.G.N. 30334/2025 PIETRO SILVESTRI FEDERICA TONDIN ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI SHARON nato a ATRI il 24/01/1993 avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;RG. 30334/25 Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello di Perugia, quale giudice di rinvio, decidendo a seguito dell'annullamento disposto dalla Corte di Cassazione, ha adeguatamente riveduto il computo della pena, applicando le attenuanti riconosciute come prevalenti e riducendo la pena inflitta, senza alcuna violazione del divieto di reformatio in peius; ritenuto che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.MP.Q.M