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Ordinanza — n. 11519/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11519/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11519/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 11519 -26ANGELO COSTANZO - Presidente - Ord. n. sez. 3829/2026 MARIA SILVIA GIORGI - Relatore - CC - 06/03/2026 RICCARDO AMOROSO R.G.N. 30319/2025 PIETRO SILVESTRI FEDERICA TONDIN ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERRA ALESSANDRO nato a ROMA il 13/12/1979 avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;N. 30319/25 Serra OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 629 cod. pen.);

Regesto Legislator

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art. 629 cod. pen, art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 11519/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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rivalutazione dei salari motivi di cassazione modificazione delle conclusioni aumento della rendita di invalidità riduzione dell'aumento ordinario dello stipendio indennità maggiorata

Disposizioni normative citate

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art. 629 cod. pen
30319/25 Serra OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 629 cod. pen.);
art. 62-bis cod. pen
30319/25 Serra OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 629 cod.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERRA ALESSANDRO nato a ROMA il 13/12/1979 avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;N. 30319/25 Serra OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 629 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, ribaditi con la memoria in data 9 febbraio 2026; Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con cui si censura l'eccessività degli aumenti operati a titolo di continuazione e l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti, sono manifestamente infondati, dal momento che la Corte d'appello evidenzia correttamente come entrambe le questioni fossero già state devolute alla Suprema Corte, che - nella sentenza che ha disposto l'annullamento con rinvio - aveva già satuito nel senso della logicità della motivazione della Corte d'appello tanto in relazione agli aumenti quanto in relazione alle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. (si vedano pp. 2-3 della sentenza impugnata e pag. 3 della sentenza di annullamento con rinvio);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

1. REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 11519 -26ANGELO COSTANZO - Presidente - Ord. n. sez. 3829/2026 MARIA SILVIA GIORGI - Relatore - CC - 06/03/2026 RICCARDO AMOROSO R.G.N. 30319/2025 PIETRO SILVESTRI FEDERICA TONDIN ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERRA ALESSANDRO nato a ROMA il 13/12/1979 avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;N. 30319/25 Serra OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 629 cod. pen.);

Esaminati i motivi di ricorso, ribaditi con la memoria in data 9 febbraio 2026; Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con cui si censura l'eccessività degli aumenti operati a titolo di continuazione e l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti, sono manifestamente infondati, dal momento che la Corte d'appello evidenzia correttamente come entrambe le questioni fossero già state devolute alla Suprema Corte, che - nella sentenza che ha disposto l'annullamento con rinvio - aveva già satuito nel senso della logicità della motivazione della Corte d'appello tanto in relazione agli aumenti quanto in relazione alle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. (si vedano pp. 2-3 della sentenza impugnata e pag. 3 della sentenza di annullamento con rinvio);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MP.Q.M