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Ordinanza — n. 11518/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for genericity, upholding lower court's conviction and reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11518/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed Antonio Matteo Blanco's appeal against the Court of Appeal of Messina's conviction for the crime of provoking public disorder. The appellant argued against the finding of intent and recidivism, but the Court found his arguments generic and lacking specific legal grounds. Consequently, the Court ruled that the lower court's detailed reasoning on the facts and criminal capacity was sufficient and could not be re-evaluated.

Regesto Legislator

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Art. 610 c.p.; Art. 131 bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not specifically challenge the factual findings or legal reasoning provided by the court of first instance.

Parole chiave

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generic appeal grounds criminal intent assessment recidivism defense non-punishment cause procedural inadmissibility azione penale privata reati violenti sanzione disciplinare dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 610 c.p.
30277/25 Ritenuto che tutti i motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Messina, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito all'accertamento del reato di cui all'art. 610 c.p.
Art. 131 bis c.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 610 c.p
30277/25 Ritenuto che tutti i motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Messina, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito all'accertamento del reato di cui all'art. 610 c.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: BLANCO ANTONIO MATTEO nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 19/10/2000 avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;RG. 30277/25 Ritenuto che tutti i motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Messina, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito all'accertamento del reato di cui all'art. 610 c.p. e del dolo, evidenziando le univoche modalità del fatto desunte dalle risultanze processuali; rilevato che anche le censure dedotte in punto di recidiva e di mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art.131 bis c.p. sono ugualmente aspecifiche, avendo la Corte di merito fornito adeguata motivazione su tali punti, considerate le valutazioni espresse sulle ragioni delle condotte violente, sull'abitualità delle condotte e sulla dimostrata capacità criminale, che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 11518 -26ANGELO COSTANZO - Presidente - Ord. n. sez. 3828/2026 MARIA SILVIA GIORGI CC - 06/03/2026 RICCARDO AMOROSO - Relatore - R.G.N. 30277/2025 PIETRO SILVESTRI FEDERICA TONDIN ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BLANCO ANTONIO MATTEO nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 19/10/2000 avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;RG. 30277/25 Ritenuto che tutti i motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Messina, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito all'accertamento del reato di cui all'art. 610 c.p. e del dolo, evidenziando le univoche modalità del fatto desunte dalle risultanze processuali; rilevato che anche le censure dedotte in punto di recidiva e di mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art.131 bis c.p. sono ugualmente aspecifiche, avendo la Corte di merito fornito adeguata motivazione su tali punti, considerate le valutazioni espresse sulle ragioni delle condotte violente, sull'abitualità delle condotte e sulla dimostrata capacità criminale, che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.MP.Q.M