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Ordinanza — n. 11517/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and inadmissible, upholding first-instance penalty determination.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11517/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Manuel Coluccio inadmissible, ordering him to pay procedural costs and fines. The court found the appellate court's reasoning on sentencing adequate, noting the appellant's criminal history justified excluding generic mitigating circumstances. Consequently, the decision to uphold the penalty was confirmed without further review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 595 c.p.p.: Appeals based on generic censure of sentencing without specific grounds or confrontation with personality evaluations are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic censure sentencing review criminal history procedural costs penal personality Corte di Cassazione sanzione disciplinare dell'avvocato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 595 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLUCCIO MANUEL nato a MESSINA il 31/12/1985 avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;RG.30276/25 ritenuto che la Corte di appello di Messina ha adeguatamente motivato in merito alla determinazione della pena condividendo il giudizio di primo grado nella parte in cui aveva escluso le circostanze attenuanti generiche, tenuto conto dei precedenti penali e dell'assenza di ragioni che le giustificassero; ritenuto che si tratta di censure assolutamente generiche, anche incongrue per il riferimento alla recidiva neppure contestata, e che non si confrontano con le valutazioni espresse sulla personalità dell'imputato (gravato da precedenti penali) e che, comunque, non appaiono suscettibili di una diversa rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 11517 - 26 ANGELO COSTANZO - Presidente - Ord. n. sez. 3827/2026 MARIA SILVIA GIORGI CC - 06/03/2026 RICCARDO AMOROSO - Relatore - R.G.N. 30276/2025 PIETRO SILVESTRI FEDERICA TONDIN ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLUCCIO MANUEL nato a MESSINA il 31/12/1985 avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;RG.30276/25 ritenuto che la Corte di appello di Messina ha adeguatamente motivato in merito alla determinazione della pena condividendo il giudizio di primo grado nella parte in cui aveva escluso le circostanze attenuanti generiche, tenuto conto dei precedenti penali e dell'assenza di ragioni che le giustificassero; ritenuto che si tratta di censure assolutamente generiche, anche incongrue per il riferimento alla recidiva neppure contestata, e che non si confrontano con le valutazioni espresse sulla personalità dell'imputato (gravato da precedenti penali) e che, comunque, non appaiono suscettibili di una diversa rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.MP.Q.M