Cassation court dismisses appeal on prescription grounds due to inadmissibility and genericity of arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation dismissed the appeal filed by Stracuzzi Pietro against the Court of Appeal of Messina. The court ruled that the claim regarding the extinction of the crime by prescription was inadmissible because the prescription period had already expired after the appellate judgment, and the remaining arguments were too generic to challenge the lower court's detailed factual findings. Consequently, the appellant was condemned to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 159 cod. pen.; Art. 616 c.p.p.: The defense of prescription is inadmissible if the period expires after the final judgment, and appeals lacking specific factual analysis or reiterating previously rejected arguments are rejected as generic.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: STRACUZZI PIETRO nato a MESSINA il 27/05/1948 avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;RG. 3241/25 ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente in merito alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione è manifestamente infondato oltre che generico perché non considera i periodi di sospensione previsti dall'art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen. nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017 (cd. riforma Orlando) per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, essendo peraltro anche irrilevante la prescrizione decorsa dopo la pronuncia della sentenza di appello considerato che la genetica inammissibilità del ricorso, impedendo il costituirsi di un valido rapporto processuale impugnatorio, preclude la declaratoria della prescrizione del reato maturata successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata; ritenuto che i residui motivi dedotti sono affetti da assoluta genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti in merito all'accertamento delle condotte di reato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Messina, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza sia dell'elemento oggettivo che di quello soggettivo del reato evidenziando piena attendibilità delle testimonianze assunte riscontrate dalla consulenza calligrafica del CT del P.M.; ritenuto che la memoria difensiva dell'avv.
Giovanni Caroè è reiterativa delle medesime censure già valutate inammissibili, tenuto conto che la prova della responsabilità è basata non solo e non tanto sulla consulenza grafologica ma sulla coerenza logica delle valutazioni espresse sulla attendibilità degli agenti di polizia circa l'impossibilità di emulare la firma dell'imputato; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 115 1 5-26ANGELO COSTANZO - Presidente - Ord. n. sez. 3820/2026 MARIA SILVIA GIORGI CC - 06/03/2026 RICCARDO AMOROSO - Relatore - R.G.N. 30241/2025 PIETRO SILVESTRI FEDERICA TONDIN ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STRACUZZI PIETRO nato a MESSINA il 27/05/1948 avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;RG. 3241/25 ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente in merito alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione è manifestamente infondato oltre che generico perché non considera i periodi di sospensione previsti dall'art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen. nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017 (cd. riforma Orlando) per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, essendo peraltro anche irrilevante la prescrizione decorsa dopo la pronuncia della sentenza di appello considerato che la genetica inammissibilità del ricorso, impedendo il costituirsi di un valido rapporto processuale impugnatorio, preclude la declaratoria della prescrizione del reato maturata successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata; ritenuto che i residui motivi dedotti sono affetti da assoluta genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti in merito all'accertamento delle condotte di reato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Messina, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza sia dell'elemento oggettivo che di quello soggettivo del reato evidenziando piena attendibilità delle testimonianze assunte riscontrate dalla consulenza calligrafica del CT del P.M.; ritenuto che la memoria difensiva dell'avv.
Giovanni Caroè è reiterativa delle medesime censure già valutate inammissibili, tenuto conto che la prova della responsabilità è basata non solo e non tanto sulla consulenza grafologica ma sulla coerenza logica delle valutazioni espresse sulla attendibilità degli agenti di polizia circa l'impossibilità di emulare la firma dell'imputato; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M26ì 26 U Fu; 2P.Q.M26ì 26 U Fu; 2