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Ordinanza — n. 11512/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses cassation appeal against plea bargain sentencing as legal error was not clear and incontrovertible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11512/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeals filed by Hadzovic Matriz and Halilovic Giacomo inadmissible without formalities. The defendants challenged the trial court's application of a penalty based on a plea agreement for crimes of resistance and theft. The court ruled that a legal error in qualification can only be appealed if it is clear and incontrovertible, which was not the case here as the sentencing followed the parties' agreement and established legal principles.

Regesto Legislator

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Art. 444, 448 c.p.p.; Appeals against plea bargain sentencing are inadmissible unless the legal error is clear and incontrovertible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility plea bargain sentencing legal error clear resistance crimes procedural law Italy responsabilità penale responsabilità penale dei minori alibi

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
8009/2025 con cui il Tribunale di Roma ha applicato la pena richiesta sull'accordo delle parti ex art. 444 cod.
Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
159/2911, sono inammissibili, perché il ricorso per cassazione, contro la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'errore nella qualificazione giuridica del fatto non rientra fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod.
Art. 110 c.p.
Art. 337 c.p.
Art. 75 d.l.vo. 159/2911
art. 444 cod. proc. pen
8009/2025 con cui il Tribunale di Roma ha applicato la pena richiesta sull'accordo delle parti ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez.
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389
272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HADZOVIC MATRIZ nato a SEGRATE il 07/08/2004 HALILOVIC GIACOMO nato a ROMA il 15/01/2001 avverso la sentenza del 24/06/2025 del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;n. 30206/25

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I ricorsi presentati dal difensore di Hadzovic Matriz e Halilovic Giacomo contro la sentenza n. 8009/2025 con cui il Tribunale di Roma ha applicato la pena richiesta sull'accordo delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. per i reati di cui agli artt. 110, 337 cod. pen. e 75 d.l.vo. 159/2911, sono inammissibili, perché il ricorso per cassazione, contro la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'errore nella qualificazione giuridica del fatto non rientra fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. in base al quale il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo allorchè l'erronea qualificazione giuridica del fatto risulti palese ed incontrovertibile, diversamente dal caso di specie, trattandosi di valutazioni adottate in conformità all'accordo tra le parti e, peraltro, coerenti ai principi di diritto affermati in tema di concorso dei reati di resistenza;

2. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).

3. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge. REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE11512 Composta da: ANGELO COSTANZO - Presidente - Ord. n. sez. 3814/2026 MARIA SILVIA GIORGI CC - 06/03/2026 RICCARDO AMOROSO - Relatore - R.G.N. 30206/2025 PIETRO SILVESTRI FEDERICA TONDIN ha pronunciato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HADZOVIC MATRIZ nato a SEGRATE il 07/08/2004 HALILOVIC GIACOMO nato a ROMA il 15/01/2001 avverso la sentenza del 24/06/2025 del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;n. 30206/25

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I ricorsi presentati dal difensore di Hadzovic Matriz e Halilovic Giacomo contro la sentenza n. 8009/2025 con cui il Tribunale di Roma ha applicato la pena richiesta sull'accordo delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. per i reati di cui agli artt. 110, 337 cod. pen. e 75 d.l.vo. 159/2911, sono inammissibili, perché il ricorso per cassazione, contro la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'errore nella qualificazione giuridica del fatto non rientra fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. in base al quale il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo allorchè l'erronea qualificazione giuridica del fatto risulti palese ed incontrovertibile, diversamente dal caso di specie, trattandosi di valutazioni adottate in conformità all'accordo tra le parti e, peraltro, coerenti ai principi di diritto affermati in tema di concorso dei reati di resistenza;

2. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).

3. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge. P.Q.MP.Q.M