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Ordinanza — n. 11511/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for coercion of a public official under Art. 336 Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11511/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for coercion of a public official. The appellant argued against the finding of subjective intent and the lack of recidiva exclusion, but the court found these arguments repetitive or insufficiently specific. The court ruled that the appellant's actions, including threats and references to personal relationships, clearly demonstrated the necessary intent to force a public official to violate their duties.

Regesto Legislator

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Art. 336 cod. pen.; Art. 600 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces already examined grounds or fails to provide specific arguments addressing the court's reasoning on subjective intent and recidiva.

Parole chiave

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coercion of public official subjective intent of crime recidiva exclusion inadmissible appeal Art. 336 penal code procedural inadmissibility specificity of arguments minaccia contro le autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 336 cod. pen.
30168/25 Lakhlifi OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 336 cod. pen.);
Art. 600 cod. proc. pen.
art. 336 cod. pen
30168/25 Lakhlifi OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 336 cod. pen.);
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAKHLIFI EL MEHDI nato il 29/06/1992 avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;N. 30168/25 Lakhlifi OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 336 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 18/02/2026; Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, ribaditi con la citata memoria, risultano essere meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale sia in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, evidenziando la violenza e la minaccia poste in essere dal ricorrente per costringere il pubblico ufficiale a commettere un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio, sia con riferimento alle concrete capacità intimidatorie delle frasi pronunciate, ove si fa un insidioso richiamo al nome della compagna dell'operante e al luogo ove l'avrebbe potuta incontrare (si vedano pagg. 4-5 della sentenza impugnata);

Considerato che il terzo motivo relativo alla mancata esclusione della recidiva (pure ribadito nella memoria citata) risulta aspecifico, dal momento che non si confronta con le sintetiche ma puntuali argomentazioni della Corte, che ha rimarcato la negativa personalità dell'imputato emergente dalle modalità di commissione del fatto, anche alla luce dei vari precedenti dai quali lo stesso è gravato (si veda pag. 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 1151/1 ?6 ANGELO COSTANZO - Presidente - Ord. n. sez. 3813/2026 MARIA SILVIA GIORGI - Relatore - CC - 06/03/2026 RICCARDO AMOROSO R.G.N. 30168/2025 PIETRO SILVESTRI FEDERICA TONDIN ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAKHLIFI EL MEHDI nato il 29/06/1992 avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;N. 30168/25 Lakhlifi OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 336 cod. pen.);

Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 18/02/2026; Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, ribaditi con la citata memoria, risultano essere meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale sia in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, evidenziando la violenza e la minaccia poste in essere dal ricorrente per costringere il pubblico ufficiale a commettere un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio, sia con riferimento alle concrete capacità intimidatorie delle frasi pronunciate, ove si fa un insidioso richiamo al nome della compagna dell'operante e al luogo ove l'avrebbe potuta incontrare (si vedano pagg. 4-5 della sentenza impugnata);

Considerato che il terzo motivo relativo alla mancata esclusione della recidiva (pure ribadito nella memoria citata) risulta aspecifico, dal momento che non si confronta con le sintetiche ma puntuali argomentazioni della Corte, che ha rimarcato la negativa personalità dell'imputato emergente dalle modalità di commissione del fatto, anche alla luce dei vari precedenti dai quali lo stesso è gravato (si veda pag. 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MP.Q.M