Italian Supreme Court dismisses late criminal appeal due to missed statutory filing deadlines.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible because it was filed after the statutory deadline. The appellant submitted the request on July 22, 2025, exceeding the 30-day limit required by Article 585 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that the final deadline for filing before this Court had expired on May 29, 2025, and no grounds for excusable delay were found.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 544, comma 2 cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: An appeal filed after the statutory time limit is inadmissible unless the delay is excusable.
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ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMED RAJU nato 11 19/06/1998 avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; 1(N. 30152/25 Ahmed
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO L'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso risulta essere tardivo in quanto depositato in data 22 luglio 2025, ovverossia oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., essendo stata la sentenza pronunciata il 14 aprile 2025 e depositata il 28 aprile 2025, entro il termine di 15 giorni per il deposito previsto dall'art. 544 comma 2 cod. proc. pen. Il termine finale previsto a pena di decadenza per l'impugnativa innanzi a questa Corte era scaduto il 29 maggio 2025 ed era dunque decorso al momento del deposito del presente ricorso. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. -come modificato dalla legge n. 103 del 2017- e ne deve essere pronunciata l'inammissibilità, seguendo a tale esito, in mancanza di elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo.
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 11509 -ANGELO COSTANZO - Presidente - Ord. n. sez. 3811/2026 MARIA SILVIA GIORGI - Relatore - CC - 06/03/2026 RICCARDO AMOROSO R.G.N. 30152/2025 PIETRO SILVESTRI FEDERICA TONDIN ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMED RAJU nato 11 19/06/1998 avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; 1(N. 30152/25 Ahmed
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO L'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso risulta essere tardivo in quanto depositato in data 22 luglio 2025, ovverossia oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., essendo stata la sentenza pronunciata il 14 aprile 2025 e depositata il 28 aprile 2025, entro il termine di 15 giorni per il deposito previsto dall'art. 544 comma 2 cod. proc. pen. Il termine finale previsto a pena di decadenza per l'impugnativa innanzi a questa Corte era scaduto il 29 maggio 2025 ed era dunque decorso al momento del deposito del presente ricorso. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. -come modificato dalla legge n. 103 del 2017- e ne deve essere pronunciata l'inammissibilità, seguendo a tale esito, in mancanza di elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo. P.Q.MP.Q.M