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Ordinanza — n. 11508/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for excessive sentencing due to lack of specific factual comparison with lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11508/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued that the lower court's sentence was excessively harsh, but the Court found the complaint generic and aspecific because it failed to concretely compare the lower court's reasoning with the statutory grounds for leniency. Consequently, the Court ruled that the appeal did not meet the threshold for admissibility under criminal procedure standards.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 337 cod. pen.: An appeal alleging excessive sentencing is inadmissible if the complaint is generic and fails to provide a specific factual comparison with the lower court's congruent reasoning regarding the denial of leniency.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal admissibility excessive sentencing complaint generic appeal grounds specific factual comparison denial of leniency court costs and fines Italian criminal procedure motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 337 cod. pen.
30149/25 Mbaye OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e altro);
art. 337 cod. pen
30149/25 Mbaye OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: MBAYE MOUCHAMED nato il 04/09/1999 avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;N. 30149/25 Mbaye OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e altro); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine all'eccessività del trattamento sanzionatorio è, oltre che generico, aspecifico, dal momento che non si confronta con le congrue motivazioni della Corte territoriale che ha rappresentato l'impossibilità di concedere le attenuanti generiche e addivenire quindi a un trattamento sanzionatorio più mite, rispondendo al motivo di appello anch'esso generico;

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 11508 -.96ANGELO COSTANZO - Presidente - Ord. n. sez. 3810/2026 MARIA SILVIA GIORGI - Relatore - CC - 06/03/2026 RICCARDO AMOROSO R.G.N. 30149/2025 PIETRO SILVESTRI FEDERICA TONDIN ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MBAYE MOUCHAMED nato il 04/09/1999 avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;N. 30149/25 Mbaye OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e altro);

Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine all'eccessività del trattamento sanzionatorio è, oltre che generico, aspecifico, dal momento che non si confronta con le congrue motivazioni della Corte territoriale che ha rappresentato l'impossibilità di concedere le attenuanti generiche e addivenire quindi a un trattamento sanzionatorio più mite, rispondendo al motivo di appello anch'esso generico; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MP.Q.M