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Ordinanza — n. 11507/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for obstructing police, ruling self-identification sufficient for subjective intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11507/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claim that the lack of a visible ID badge negated the subjective element of the crime. The court found that the arresting officer had explicitly identified himself as a Carabinieri twice, making the appellant's alleged unawareness of the official's status irrelevant. Consequently, the lower court's conviction for obstructing police duties was upheld, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; The subjective element of the crime of obstructing police is satisfied by the officer's explicit verbal identification, rendering the absence of a visible badge immaterial when the individual's status is clearly communicated.

Parole chiave

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obstructing police duties subjective intent Carabinieri identification lack of visible badge inadmissible appeal public official status criminal conviction agente di polizia

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
30146/25 Dell'Aquila OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e altro);
art. 337 cod. pen
30146/25 Dell'Aquila OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'AQUILA GIUSEPPE nato a TORINO il 29/11/1994 avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;N. 30146/25 Dell'Aquila OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e altro); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla insussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, non essendovi stata consapevolezza della qualità rivestita dal pubblico ufficiale che aveva fermato il ricorrente, risultano riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha dato atto di come il pubblico ufficiale si fosse qualificato per ben due volte quale Carabiniere, risultando irrilevante la mancata esibizione del tesserino (si veda p. 2 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 1 1 5 O 7 - ? F ANGELO COSTANZO - Presidente - Ord. n. sez. 3809/2026 MARIA SILVIA GIORGI - Relatore - CC - 06/03/2026 RICCARDO AMOROSO R.G.N. 30146/2025 PIETRO SILVESTRI FEDERICA TONDIN ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'AQUILA GIUSEPPE nato a TORINO il 29/11/1994 avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;N. 30146/25 Dell'Aquila OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e altro);

Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla insussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, non essendovi stata consapevolezza della qualità rivestita dal pubblico ufficiale che aveva fermato il ricorrente, risultano riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha dato atto di come il pubblico ufficiale si fosse qualificato per ben due volte quale Carabiniere, risultando irrilevante la mancata esibizione del tesserino (si veda p. 2 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MP.Q.M