Italian Supreme Court dismisses appeal against prison misconduct conviction for illicit device use.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Giovanni Nucera inadmissible, upholding the lower court's conviction for prison misconduct. The appellant argued that the device was not illicitly sourced, but the court found the conviction correct because the device was illegally used by a detainee within the institution. Consequently, the appeal was rejected as unfounded, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391-ter, comma 3 cod. pen.; The use of a device within a prison facility constitutes an illicit act when employed by a detainee, regardless of its external origin, establishing the requisite element of impropriety for the crime of prison misconduct.
Parole chiave
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ORDINANZA sul ricorso proposto da: NUCERA GIOVANNI nato a MELITO DI PORTO SALVO il 21/05/1978 avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;N. 30143/25 Nucera OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 391-ter, comma 3 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, relativo alla configurabilità del reato di cui all'art. 391-ter, comma 3, cod. pen., è manifestamente infondato, dal momento che la Corte d'appello ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale chiarendo che l'utilizzo del dispositivo deve ritenersi "indebito" non già in quanto proveniente dall'esterno, bensì in quanto illecitamente utilizzato da un detenuto all'interno dell'istituto carcerario (si veda p. 2 della sentenza impugnata);
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva, è manifestamente infondato, dal momento che la Corte territoriale ha, con motivazione logica e puntuale, ritenuto le gravi modalità del fatto sintomatiche di una accresciuta pericolosità sociale del ricorrente (si veda pag. 2 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 11506-26ANGELO COSTANZO - Presidente - Ord. n. sez. 3808/2026 MARIA SILVIA GIORGI - Relatore - CC - 06/03/2026 RICCARDO AMOROSO R.G.N. 30143/2025 PIETRO SILVESTRI FEDERICA TONDIN ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NUCERA GIOVANNI nato a MELITO DI PORTO SALVO il 21/05/1978 avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;N. 30143/25 Nucera OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 391-ter, comma 3 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, relativo alla configurabilità del reato di cui all'art. 391-ter, comma 3, cod. pen., è manifestamente infondato, dal momento che la Corte d'appello ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale chiarendo che l'utilizzo del dispositivo deve ritenersi "indebito" non già in quanto proveniente dall'esterno, bensì in quanto illecitamente utilizzato da un detenuto all'interno dell'istituto carcerario (si veda p. 2 della sentenza impugnata); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva, è manifestamente infondato, dal momento che la Corte territoriale ha, con motivazione logica e puntuale, ritenuto le gravi modalità del fatto sintomatiche di una accresciuta pericolosità sociale del ricorrente (si veda pag. 2 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MP.Q.M