Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11504/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11504/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Riccardo Caria inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. The appellant challenged the sentence for the crime of escape (Art. 385 Penal Code), arguing the punishment was excessive. The court rejected this claim as a generic repetition of previously dismissed complaints, noting the lower court properly considered three escape incidents within a month and the defendant's significant prior record. Consequently, the appeal was dismissed without substantive review of the penalty's proportionality.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 385 cod. pen.; The appeal must be specific and substantiated; generic complaints regarding excessive punishment that merely repeat previously rejected arguments are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissible grounds excessive punishment escape crime prior record generic complaint court costs recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 385 cod. pen.
30127/2025 Caria OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.);
art. 385 cod. pen
30127/2025 Caria OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.);
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARIA RICCARDO nato a NOVARA il 12/07/1989 avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;R.G. 30127/2025 Caria OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, attinente all'eccessività del trattamento sanzionatorio, è assolutamente generico nonché riproduttivo di analoghe doglianze disattese dalla Corte d'appello la quale, con motivazione logica e puntuale in ordine al computo della pena, ha valorizzato sia la commissione di tre fatti di evasione nel breve arco temporale di poco più di un mese, sia la circostanza che l'imputato risulta gravato da significativi precedenti giudiziari per reati della medesima indole (pagg. 2-3 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE 11504-26Composta da: ANGELO COSTANZO - Presidente - Ord. n. sez. 3806/2026 MARIA SILVIA GIORGI - Relatore - CC - 06/03/2026 RICCARDO AMOROSO R.G.N. 30127/2025 PIETRO SILVESTRI FEDERICA TONDIN ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARIA RICCARDO nato a NOVARA il 12/07/1989 avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;R.G. 30127/2025 Caria OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.);

Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, attinente all'eccessività del trattamento sanzionatorio, è assolutamente generico nonché riproduttivo di analoghe doglianze disattese dalla Corte d'appello la quale, con motivazione logica e puntuale in ordine al computo della pena, ha valorizzato sia la commissione di tre fatti di evasione nel breve arco temporale di poco più di un mese, sia la circostanza che l'imputato risulta gravato da significativi precedenti giudiziari per reati della medesima indole (pagg. 2-3 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MIl Consigliere estensore Il Pres nteMaria Silvia Giorgi Angel stanzo 2P.Q.MIl Consigliere estensore Il Pres nteMaria Silvia Giorgi Angel stanzo 2