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Ordinanza — n. 11503/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for being specific and repetitive of lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11503/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to exclude the recidivism circumstance, but the Supreme Court found the argument specific and merely repetitive of the appellate court's already reasoned decision. Consequently, the court upheld the conviction for the crime under Article 385 of the Penal Code without further review.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; The appeal is inadmissible if the ground is specific and merely reproduces a criticism already examined and rejected by the appellate court with logical motivation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility specific grounds requirement repetitive argumentation recidivism infraquinquennale court costs and fine recidiva nell'infrazione ripetute violazioni del diritto degli stranieri proroga della carcerazione espulsione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 385 cod. pen.
30116/2025 Vajushi OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.);
art. 385 cod. pen
30116/2025 Vajushi OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.);
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: VAJUSHI ARALD nato il 12/06/1989 avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;R.G. 30116/2025 Vajushi OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, relativo alla mancata esclusione della recidiva infraquinquennale, è inammissibile in quanto aspecifico nonché meramente riproduttivo di analoga censura già vagliata e disattesa dalla Corte d'Appello che, con motivazione logica e immune da censure, ha valorizzato la circostanza che l'allontanamento dell'imputato dal luogo della detenzione domiciliare si fosse protratto per ben sei anni (pag. 2 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 11503 ANGELO COSTANZO - Presidente - Ord. n. sez. 3805/2026 MARIA SILVIA GIORGI - Relatore - CC - 06/03/2026 RICCARDO AMOROSO R.G.N. 30116/2025 PIETRO SILVESTRI FEDERICA TONDIN ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VAJUSHI ARALD nato il 12/06/1989 avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;R.G. 30116/2025 Vajushi OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.);

Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, relativo alla mancata esclusione della recidiva infraquinquennale, è inammissibile in quanto aspecifico nonché meramente riproduttivo di analoga censura già vagliata e disattesa dalla Corte d'Appello che, con motivazione logica e immune da censure, ha valorizzato la circostanza che l'allontanamento dell'imputato dal luogo della detenzione domiciliare si fosse protratto per ben sei anni (pag. 2 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MP.Q.M