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Ordinanza — n. 11502/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as appellate court's factual findings on criminal intent are unreviewable.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11502/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ruling that the Court of Appeal's assessment of criminal intent and conduct was beyond judicial review. The appellant argued against the conviction for threats under Article 337 of the Penal Code, but the court found the lower court's reasoning sufficient and logical. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 337 c.p.; Art. 616 c.p.p.: The Supreme Court cannot review the factual findings and appreciation of evidence regarding criminal intent by the Court of Appeal, as such evaluations are immune from cassation unless legally erroneous.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal intent assessment appellate court competence insindacabilità valutazioni threats offense inadmissible appeal minaccia all'ordine pubblico disobbedienza alla decisione dell'autorità violenza o minaccia contro le autorità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 337 c.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 337 c.p
art. 616 c.p
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABI ZIED nato il 08/07/1986 avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;Rg.30114/25 ritenuto che le deduzioni sviluppate nell'unico motivo di ricorso concernendo l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Torino che ha fornito una congrua e adeguata motivazione in merito all'accertamento del reato di cui all'art. 337 c.p. su tutti i punti censurati relativi al dolo e al carattere oppositivo della condotta, mentre le censure del ricorrente appaiono del tutto generiche perché si risolvono nella riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, tenuto conto dell'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate e della irrilevanza della circostanza che la condotta minacciosa possa essere iniziata ancora prima dell'arrivo degli operanti ai danni dei passanti; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 11502-26ANGELO COSTANZO - Presidente - Ord. n. sez. 3804/2026 MARIA SILVIA GIORGI CC - 06/03/2026 RICCARDO AMOROSO - Relatore - R.G.N. 30114/2025 PIETRO SILVESTRI FEDERICA TONDIN ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABI ZIED nato il 08/07/1986 avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;Rg.30114/25 ritenuto che le deduzioni sviluppate nell'unico motivo di ricorso concernendo l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Torino che ha fornito una congrua e adeguata motivazione in merito all'accertamento del reato di cui all'art. 337 c.p. su tutti i punti censurati relativi al dolo e al carattere oppositivo della condotta, mentre le censure del ricorrente appaiono del tutto generiche perché si risolvono nella riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, tenuto conto dell'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate e della irrilevanza della circostanza che la condotta minacciosa possa essere iniziata ancora prima dell'arrivo degli operanti ai danni dei passanti; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.MP.Q.M