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Ordinanza — n. 11499/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming excessive sentence for theft, upholding milder penalty based on case specifics.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11499/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Mohamed Ksouri inadmissible regarding his conviction for theft under Article 336 of the Penal Code. The appellant argued that the imposed sentence was excessive, but the court found his grounds generic and unsupported by evidence. Consequently, the court ruled that the lower court properly justified the milder penalty considering the severity of the crime and the defendant's personal circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 336 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: An appeal challenging the excessiveness of a criminal sentence must be substantiated with specific facts; generic complaints regarding the severity of the penalty are manifestly unfounded and inadmissible when the lower court has adequately considered the gravity of the offense and the personality of the offender.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Excessive Sentence Appeal Article 336 Penal Code Inadmissible Appeal Sentencing Discretion reati contro la pubblica autorità crimine di aggressione reato di coazione

Disposizioni normative citate

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Art. 336 cod. pen.
30101/25 Ksouri OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 336 cod. pen.);
Art. 600 c.p.p.
art. 336 cod. pen
30101/25 Ksouri OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 336 cod. pen.);
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: KSOURI MOHAMED nato il 10/12/1983 avverso la sentenza del 24/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;N. 30101/25 Ksouri OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 336 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Considerato che l'unico motivo di ricorso, avente a oggetto violazione di legge e vizio di motivazione relativamente all'eccessività del trattamento sanzionatorio, è generico oltre che manifestamente infondato, dal momento che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato evidenziando come la pena risultasse particolarmente mite alla luce della gravità del fatto e alla personalità del ricorrente (si veda p. 4 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. REPUBBUCA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE 11499 - 26 Composta da: ANGELO COSTANZO - Presidente - Ord. n. sez. 3801/2026 MARIA SILVIA GIORGI - Relatore - CC - 06/03/2026 RICCARDO AMOROSO R.G.N. 30101/2025 PIETRO SILVESTRI FEDERICA TONDIN ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KSOURI MOHAMED nato il 10/12/1983 avverso la sentenza del 24/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;N. 30101/25 Ksouri OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 336 cod. pen.);

Esaminato il motivo di ricorso; Considerato che l'unico motivo di ricorso, avente a oggetto violazione di legge e vizio di motivazione relativamente all'eccessività del trattamento sanzionatorio, è generico oltre che manifestamente infondato, dal momento che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato evidenziando come la pena risultasse particolarmente mite alla luce della gravità del fatto e alla personalità del ricorrente (si veda p. 4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MIl Consigliere estensore Il Pri1ienteMaria Silvia Giorgi Angel ClstanzoP.Q.MIl Consigliere estensore Il Pri1ienteMaria Silvia Giorgi Angel Clstanzo