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Ordinanza — n. 11497/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and repetitive regarding non-punishment and recidiva issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11497/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued for non-punishment under Article 131-bis and the exclusion of simple recidivism, but the Court found these grounds generic and merely repetitive of arguments already rejected by the Court of Appeal. Consequently, the appeal was dismissed because the appellant failed to provide specific new reasons to justify the review of the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic or merely reiterative of grievances already disallowed by the appellate court without presenting specific new grounds.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds repetitive arguments non-punishment cause simple recidivism riscossione di pene pecuniarie sanzioni penali recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
Art. 131-bis cod. pen.
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, attinente all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 81 cod. pen.
Art. 385 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, attinente all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOMINTE TEODOR MARINEL (CUI 04R8HKS) nato il 24/03/1989 avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;R.G. 30084/2025 Dominte OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui agli artt. 81, 385, commi 1 e 3 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, attinente all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile poiché generico nonché reiterativo di analoga censura in sede di appello, respinta con una motivazione logica e coerente che ha sottolineato la gravità del fatto anche alla luce dei precedenti penali dell'imputato (pag. 5 della sentenza impugnata);

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che lamenta la mancata esclusione della recidiva semplice, è altresì inammissibile in quanto aspecifico, nonché meramente riproduttivo di doglianze già disattese dalla Corte d'Appello, la quale ha argomentato in ordine alla gravità delle condanne precedenti per le quali l'imputato si trovava ristretto in detenzione domiciliare (pag. 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 11497 - 26 ANGELO COSTANZO - Presidente - Ord. n. sez. 3799/2026 MARIA SILVIA GIORGI - Relatore - CC - 06/03/2026 RICCARDO AMOROSO R.G.N. 30084/2025 PIETRO SILVESTRI FEDERICA TONDIN ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOMINTE TEODOR MARINEL (CUI 04R8HKS) nato il 24/03/1989 avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;R.G. 30084/2025 Dominte OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui agli artt. 81, 385, commi 1 e 3 cod. pen.);

Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, attinente all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile poiché generico nonché reiterativo di analoga censura in sede di appello, respinta con una motivazione logica e coerente che ha sottolineato la gravità del fatto anche alla luce dei precedenti penali dell'imputato (pag. 5 della sentenza impugnata); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che lamenta la mancata esclusione della recidiva semplice, è altresì inammissibile in quanto aspecifico, nonché meramente riproduttivo di doglianze già disattese dalla Corte d'Appello, la quale ha argomentato in ordine alla gravità delle condanne precedenti per le quali l'imputato si trovava ristretto in detenzione domiciliare (pag. 5 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MP.Q.M