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Ordinanza — n. 11495/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and specific, rejecting vague claims of reasoning defects regarding criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11495/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court lacked proper reasoning regarding her criminal liability, but the Supreme Court found the complaint generic and non-specific. The court determined the appeal failed because it did not meaningfully contrast with the logical reconstruction of facts provided by the Court of Appeal.

Regesto Legislator

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Art. 385, comma 3, cod. pen.; Art. 360, comma 1, lett. b, c.p.p.: An appeal claiming a defect in reasoning is inadmissible if it is generic and fails to specifically contrast with the factual reconstruction made by the appellate court.

Parole chiave

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criminal liability reasoning inadmissible appeal generic complaint specificity requirement Court of Cassation verosimiglianza dei motivi d'asilo motivi di cassazione difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 385, comma 3, cod. pen.
30065/2025 Saaidi OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385, comma 3, cod. pen.);
Art. 360, comma 1, lett. b, c.p.p.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAAIDI ABIR (CUI 03CHDZ7) nato il 25/02/1987 avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;R.G. 30065/2025 Saaidi OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385, comma 3, cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della penale responsabilità dell'imputata, è inammissibile in quanto generico e aspecifico, non confrontandosi con la ricostruzione operata dalla Corte d'appello che, con argomentazione logica e immune da vizi, ha ben ricostruito i motivi alla base del giudizio di responsabilità (pagg. 8-9 della sentenza d'appello);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 1149 5-26 ANGELO COSTANZO - Presidente - Ord. n. sez. 3797/2026 MARIA SILVIA GIORGI - Relatore - CC - 06/03/2026 RICCARDO AMOROSO R.G.N. 30065/2025 PIETRO SILVESTRI FEDERICA TONDIN ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAAIDI ABIR (CUI 03CHDZ7) nato il 25/02/1987 avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;R.G. 30065/2025 Saaidi OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385, comma 3, cod. pen.);

Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della penale responsabilità dell'imputata, è inammissibile in quanto generico e aspecifico, non confrontandosi con la ricostruzione operata dalla Corte d'appello che, con argomentazione logica e immune da vizi, ha ben ricostruito i motivi alla base del giudizio di responsabilità (pagg. 8-9 della sentenza d'appello); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MP.Q.M