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Ordinanza — n. 11494/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of admissibility regarding alternative reading of evidence sources.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11494/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the Procurator General's appeal inadmissible for violating procedural rules on cassation grounds. The lower court found the defendant absent from the doorbell call due to hearing issues, a fact the prosecution argued was not sufficiently motivated. The court rejected the request to re-evaluate evidence sources, ruling that such alternative readings are prohibited at the final instance.

Regesto Legislator

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Art. 608, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 385 cod. pen.: The Supreme Court cannot re-evaluate evidence sources or adopt alternative interpretations of facts found by the trial judge, rendering appeals based on such grounds inadmissible.

Parole chiave

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cassation admissibility alternative evidence reading hearing impairment procedural law final instance review carenza di credibilità oggettiva censura dell'apprezzamento delle prove mancata prova di parzialità

Disposizioni normative citate

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Art. 608, comma 1, cod. proc. pen.
3 della sentenza di primo grado qui impugnata ex art. 608, comma 1, cod. proc. pen.);
Art. 385 cod. pen.
c/ Orso OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (relativa al reato di cui all'art. 385 cod. pen.);
art. 385 cod. pen
c/ Orso OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (relativa al reato di cui all'art. 385 cod. pen.);
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANZARO nel procedimento a carico di: ORSO CLEMENTINA nato a CATANZARO il 20/03/1949 avverso la sentenza del 28/03/2025 del TRIBUNALE di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;R.G. 30055/2025 P.G. c/ Orso OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (relativa al reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso del Procuratore generale della Corte di appello di Catanzaro, che lamenta il vizio di motivazione in ordine alla mancata dimostrazione della condotta di allontanamento oltre ogni ragionevole dubbio, non è consentito in sede di legittimità in quanto prospetta una rilettura in chiave alternativa delle fonti di prova (il Giudice di merito ha ritenuto, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, che l'imputata non avesse risposto al citofono per via dei propri problemi di udito, pag. 3 della sentenza di primo grado qui impugnata ex art. 608, comma 1, cod. proc. pen.);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile. REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 11494-26 ANGELO COSTANZO - Presidente - Ord. n. sez. 3796/2026 MARIA SILVIA GIORGI - Relatore - CC - 06/03/2026 RICCARDO AMOROSO R.G.N. 30055/2025 PIETRO SILVESTRI FEDERICA TONDIN ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANZARO nel procedimento a carico di: ORSO CLEMENTINA nato a CATANZARO il 20/03/1949 avverso la sentenza del 28/03/2025 del TRIBUNALE di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;R.G. 30055/2025 P.G. c/ Orso OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (relativa al reato di cui all'art. 385 cod. pen.);

Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso del Procuratore generale della Corte di appello di Catanzaro, che lamenta il vizio di motivazione in ordine alla mancata dimostrazione della condotta di allontanamento oltre ogni ragionevole dubbio, non è consentito in sede di legittimità in quanto prospetta una rilettura in chiave alternativa delle fonti di prova (il Giudice di merito ha ritenuto, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, che l'imputata non avesse risposto al citofono per via dei propri problemi di udito, pag. 3 della sentenza di primo grado qui impugnata ex art. 608, comma 1, cod. proc. pen.);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile. P.Q.MP.Q.M