Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for obstructing public officials, rejecting claims of lack of subjective intent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Francesco Cifarelli inadmissible, upholding the lower court's conviction for obstructing public officials. The appellant argued that his violent conduct lacked the necessary subjective intent and that a statutory exclusion of punishability should apply. The Court rejected these arguments, finding the territorial court's reasoning logical and sufficient to establish both the objective and subjective elements of the crime based on the violence and duration of the conduct.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: The Court of Appeal's finding of guilt is valid if the lower court adequately demonstrates the violent conduct's suitability to obstruct public officials and logically values the gravity and duration to address subjective intent and exclusion grounds.
Parole chiave
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ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIFARELLI FRANCESCO nato a ALTAMURA il 21/08/1978 avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;N. 30052/25 Cifarelli OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato contestato in ragione dell'inidoneità della condotta finalizzata a ostacolare l'attività del pubblico ufficiale nonché della carenza dell'elemento soggettivo, risulta manifestamente infondato, dal momento che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato, evidenziando la condotta violenta posta in essere dal ricorrente nei confronti degli operanti idonea ad integrare le componenti oggettive e soggettive del delitto contestato (si veda in particolare p. 2 della sentenza impugnata);
Considerato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione sul mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato dal momento che la Corte ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale valorizzando sia la gravità della condotta, sia la sua durata (si veda p. 2 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 11493- 26 ANGELO COSTANZO - Presidente - Ord. n. sez. 3795/2026 MARIA SILVIA GIORGI - Relatore - CC - 06/03/2026 RICCARDO AMOROSO R.G.N. 30052/2025 PIETRO SILVESTRI FEDERICA TONDIN ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIFARELLI FRANCESCO nato a ALTAMURA il 21/08/1978 avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;N. 30052/25 Cifarelli OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e altro);
Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato contestato in ragione dell'inidoneità della condotta finalizzata a ostacolare l'attività del pubblico ufficiale nonché della carenza dell'elemento soggettivo, risulta manifestamente infondato, dal momento che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato, evidenziando la condotta violenta posta in essere dal ricorrente nei confronti degli operanti idonea ad integrare le componenti oggettive e soggettive del delitto contestato (si veda in particolare p. 2 della sentenza impugnata);
Considerato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione sul mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato dal momento che la Corte ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale valorizzando sia la gravità della condotta, sia la sua durata (si veda p. 2 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.MP.Q.M