Ordinanza — n. 11491/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAORDINANZA sul ricorso proposto da: GABRIELI NICOLAS nato a MOTTA DI LIVENZA il 05/08/1992 avverso la sentenza del 27/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;N. 30036/25 Gabrieli OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e altro); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, attinente alla insussistenza del reato per inidoneità della condotta consistita in mera resistenza c.d. passiva e nella fuga, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, che ha adeguatamente motivato, evidenziando la condotta violenta del ricorrente posta in essere al fine di impedire la sua identificazione (v. in particolare p. 1);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 11491/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, attinente alla insussistenza del reato per inidoneità della condotta consistita in mera resistenza c.d. passiva e nella fuga, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, che ha adeguatamente motivato, evidenziando la condotta violenta del ricorrente posta in essere al fine di impedire la sua identificazione (v. in particolare p. 1); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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ORDINANZA sul ricorso proposto da: GABRIELI NICOLAS nato a MOTTA DI LIVENZA il 05/08/1992 avverso la sentenza del 27/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;N. 30036/25 Gabrieli OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e altro); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, attinente alla insussistenza del reato per inidoneità della condotta consistita in mera resistenza c.d. passiva e nella fuga, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, che ha adeguatamente motivato, evidenziando la condotta violenta del ricorrente posta in essere al fine di impedire la sua identificazione (v. in particolare p. 1);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALEComposta da: 11491 - 26 ANGELO COSTANZO - Presidente - Ord. n. sez. 3793/2026 MARIA SILVIA GIORGI - Relatore - CC - 06/03/2026 RICCARDO AMOROSO R.G.N. 30036/2025 PIETRO SILVESTRI FEDERICA TONDIN ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GABRIELI NICOLAS nato a MOTTA DI LIVENZA il 05/08/1992 avverso la sentenza del 27/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;N. 30036/25 Gabrieli OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e altro);
Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, attinente alla insussistenza del reato per inidoneità della condotta consistita in mera resistenza c.d. passiva e nella fuga, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, che ha adeguatamente motivato, evidenziando la condotta violenta del ricorrente posta in essere al fine di impedire la sua identificazione (v. in particolare p. 1); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.MIl Consigliere estensore Il Pre nteMaria Silvia Giorgi Angelo otarzo 9P.Q.MIl Consigliere estensore Il Pre nteMaria Silvia Giorgi Angelo otarzo 9